TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-02-05, n. 201901433
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Testo completo
Pubblicato il 05/02/2019
N. 01433/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G C e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A G in Roma, via Antonio Gramsci n. 9;
contro
Il Ministero dell'Interno, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.P.R. del 24.11.2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- per la durata di mesi diciotto ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e contestualmente affidata la gestione del Comune ad una Commissione straordinaria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai medesimi ricorrenti il 20\6\2018:
- del detto D.P.R.;
- di ogni atto presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato i ricorrenti, tutti ex componenti della Giunta e del Consiglio Comunale del Comune di -OMISSIS-, hanno impugnato il D.P.R. 24 novembre 2017 che ha disposto lo scioglimento dell’Ente ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L., affidandone la gestione, per un periodo di 18 mesi, alla Commissione straordinaria, alla quale sono stati attribuiti i poteri e le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, con ogni altro potere ed incarico connesso a tali cariche.
2. Dopo aver premesso che gli accertamenti della Prefettura sono seguiti ad una importante indagine della DDA, denominata “-OMISSIS-”, che ha ad oggetto l’attività del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo –-OMISSIS- che ha sede nel territorio del Comune, attività che per la sua natura emergenziale ha richiesto notevole attenzione da parte degli apparati amministrativi del Comune e che, peraltro, faceva capo a personaggi assolutamente “insospettabili”, i ricorrenti hanno dedotto, a fondamento del ricorso:
I) Violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. 18.8.2000 n. 267, in particolare art. 143; artt. 3 e 6 L. n. 241/1990), eccesso di potere, sviamento di potere, difetto di adeguata istruttoria: ciò in relazione al fatto che la relazione ministeriale che ha preceduto il Decreto del Presidente della Repubblica non indicherebbe in modo analitico le anomalie riscontrate, i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi del presunto condizionamento e quali siano gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento;
II) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 Cost.; art. 24 Cost.; D.lgs. 18.8.2000 n. 267, in particolare art. 143; artt. 3 e 6 L. n. 241/1990), eccesso di potere, sviamento di potere, illogicità, insufficiente ed illogica motivazione, errore e travisamento dei fatti, difetto di adeguata istruttoria: in sintesi i ricorrenti contestano la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nella propria relazione, di cui affermano l’insussistenza; sottolineano, inoltre, che l’istruttoria non avrebbe tenuto conto di alcune iniziative implementate dalla attuale amministrazione per contrastare la criminalità organizzata o, comunque, diffuse e generalizzate situazioni di illegittimità/irregolarità.
3. Il Ministero dell’Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Repubblica e l’Ufficio Territoriale del Governo si sono costituiti in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 14 marzo 2018 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Nella occasione il Collegio ha ordinato il deposito in giudizio di tutti gli atti e documenti in base ai quali è stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica oggetto di impugnazione, fissando per la discussione del merito la pubblica udienza del 19 dicembre 2018.
5. L’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- ha adempiuto a tale incombente depositando, il 12 aprile 2018, documenti classificati “riservati” in forma integrale.
6. Con atto depositato il 20 giugno 2018, ritualmente notificato alle controparti, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti a sostegno della domanda di annullamento del D.P.R. 24 novembre 2017, già gravato con il ricorso introduttivo del giudizio: l’atto è dedicato a dimostrare l’infondatezza della maggior parte dei fatti posti a base del provvedimento impugnato.
7. Il ricorso è stato infine chiamato ed introitato a decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2018, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria difensiva, insistendo per l’annullamento dell’atto impugnato.
DIRITTO
8. Ritiene il Collegio, prima di procedere alla disamina dei motivi di gravame, dare conto brevemente del contenuto del decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto lo scioglimento del Comune di -OMISSIS-.
8.1. Esso decreto è stato adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa l’istruttoria di rito esperita dalla Commissione nominata dal Prefetto.
8.2. All’esito dei controlli effettuati presso gli uffici comunali, questa, nella propria relazione diretta al Prefetto, ha segnalato, tra gli elementi di maggior rilievo:
a) il coinvolgimento del primo cittadino e di uno dei consiglieri comunali (tale -OMISSIS-) nella “-OMISSIS-”, il primo in qualità di indagato, in stato di libertà, per concorso esterno in associazione mafiosa e per illecito procacciamento di voti, il secondo sospeso dalla carica e destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in quanto indagato di reati vari, tra cui quello di cui all’art. 416 bis c.p., in quanto ritenuto appartenere alla cosca della ‘ndrangheta che controlla il territorio del Comune di -OMISSIS- e dei comuni viciniori, cosca i cui esponenti di vertice sarebbero alcuni membri della famiglia-OMISSIS-nonché il responsabile del-OMISSIS-, tale-OMISSIS-, pure raggiunto da fermo; il -OMISSIS-, in particolare, si sarebbe prestato a rendersi intestatario fittizio delle quote della società -OMISSIS-, che eroga servizi di catering e che è stata/è utilizzata dalla cosca per acquisire il controllo delle forniture e dei servizi inerenti l’assistenza ai migranti apprestati dal-OMISSIS-, oltre che il servizio di refezione scolastica del Comune;-OMISSIS-ha contratto matrimonio con una-OMISSIS-, ed alla celebrazione del rito hanno partecipato tanto il -OMISSIS- che il-OMISSIS-, in qualità di testimoni;
b) i consiglieri comunali per lo più non risultano inseriti in alcuna consorteria malavitosa, ma per alcuni risultano frequentazioni documentate o stretti legami di parentela con pregiudicati o esponenti delle cosche locali; nella relazione la Commissione evidenzia altresì l’elevato numero di amministratori che, dal 2013, si sono avvicendati nella Giunta e nel Consiglio Comunale;
c) vari dipendenti del Comune, addetti a settori nevralgici (es: ufficio patrimonio, urbanistica, settore finanziario, ufficio entrate e tributi, etc.) risultano avere frequentazioni documentate con esponenti delle cosche locali; uno di essi, tale -OMISSIS-, che ha a proprio carico precedenti penali, è anche zio dei titolari di una società che è stata frequentemente affidataria diretta di lavori, società che intercettazioni telefoniche hanno dimostrato essere “protetta” dalla più potente locale cosca mafiosa; la Commissione ha inoltre rilevato che la mobilità interna tra i dipendenti è scarsa e non in linea con le disposizioni di legge;
d) l’affidamento, da anni, del servizio di refezione scolastica ad una società che si avvale di impresa ritenuta essere un “caposaldo” per le attività illecite delle locali consorterie, la già menzionata società -OMISSIS-, fittiziamente intestata a -OMISSIS-; l’affidamento è talora avvenuto - come nel 2015, quando alla gara ha partecipato solo la società-OMISSIS-, che ha vinto la gara con ribasso quasi nullo, avvalendosi della società -OMISSIS- - previo esperimento di gare con ridotta partecipazione di altri operatori economici, malgrado si trattasse di gare potenzialmente interessanti dal punto di vista economico; anche nelle occasioni in cui il servizio è stato affidato a società apparentemente svincolate da dinamiche riconducibili a organizzazioni criminali, sono comunque emersi contatti tra tali società aggiudicatarie ed imprese coinvolte con il locale contesto mafioso;
e) l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’Ente dal 2014 a società riconducibile, tramite cessioni di rami d’azienda e partecipazioni incrociate, ad uno dei soggetti tratti in arresto nell’ambito della ricordata