TAR Lecce, sez. II, sentenza 2012-07-09, n. 201201174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2012-07-09, n. 201201174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201174
Data del deposito : 9 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00287/2012 REG.RIC.

N. 01174/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00287/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2012, proposto da:
Comunita' Emmanuel Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

Regione Puglia, n.c.;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n° 2071 del 29 Novembre 2011, notificata in data 5 Dicembre 2011.


Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 17 Maggio 2012 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e udita per la parte ricorrente l'avv.to Alessia Capone, in sostituzione dell'avv.to E S D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Comunità Emmanuel Onlus chiede l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. n° 2071 del 29 Novembre 2011, con cui è stato dichiarato l’obbligo della Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso (positivo o negativo), entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, il procedimento relativo all’istanza presentata in data 8 Novembre 2002, e ripetutamente rinnovata, diretta ad ottenere l’iscrizione del Centro Ascolto sito in Taranto alla Via Pupino n° 1 nell’Albo definitivo degli Enti Ausiliari di cui alla Legge Regionale Pugliese 9 Settembre 1996 n° 22.

Non si è costituita in giudizio l’intimata Regione Puglia.

Alla Camera di Consiglio del 17 Maggio 2012, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso di ottemperanza è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il Collegio, premesso che - notoriamente - l’art. 114 c.p.a. non richiede più la previa diffida (quale condizione per la proposizione dell’azione di ottemperanza dinanzi al Giudice Amministrativo), osserva che la Regione Puglia al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza (23-27 Febbraio 2012) non aveva ancora definito, con un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo attivato con la presentazione dell’istanza di iscrizione della predetta struttura operativa “Centro Ascolto sito in Taranto alla Via Pupino n° 1” dell’ente richiedente nell’Albo definitivo degli Enti Ausiliari (che operano, senza fini di lucro, nel settore delle tossicodipendenze) di cui all’art. 10 della Legge Regionale Pugliese 9 Settembre 1996 n° 22, in violazione dell’ordine impartito dalla sentenza della Sezione n° 2071/2011 (resa “inter partes” e notificata in data 5-14 Dicembre 2011), sicchè appariva fondata la domanda di ottemperanza proposta dalla Comunità ricorrente.

Tuttavia, emerge “per tabulas” che, nelle more del presente giudizio di ottemperanza, la Regione Puglia ha adottato la determinazione dirigenziale n° 97 del 28 Marzo 2012 (notificata alla ricorrente con nota prot. n° 152/5438 del 13 Aprile 2012) con cui ha accolto la domanda presentata in data 8 Novembre 2002, e ripetutamente rinnovata, diretta ad ottenere l’iscrizione della struttura operativa “Centro Ascolto sito in Taranto alla Via Pupino n° 1” dell’ente richiedente nell’Albo definitivo degli Enti Ausiliari (che operano, senza fini di lucro, nel settore delle tossicodipendenze) di cui all’art. 10 della Legge Regionale Pugliese 9 Settembre 1996 n° 22, sicchè, essendo stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio la pretesa esecutiva azionata dalla Comunità ricorrente, ai sensi dell’art. 34 quinto comma c.p.a., va dichiarata cessata la materia del contendere.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Regione Puglia e sono liquidate come da dispositivo.

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