TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-06, n. 202408963

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-06, n. 202408963
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408963
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 08963/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00385/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Arnese D’Atteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Bari, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta Bis, n.1094/2023 del 20.01.2023, con la quale è stato accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di archiviazione della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, prot. n. -OMISSIS-, per decadenza dal beneficio in seguito a mancato giuramento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bari e del Ministero dell’Interno;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta Bis, n.1094/2023 del 20.01.2023, con la quale è stato accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di archiviazione della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, prot. n. -OMISSIS-, per decadenza dal beneficio in seguito a mancato giuramento.

A seguito di detta sentenza, passata in giudicato in data 21.07.2023 per mancata impugnazione nel termine di cui all’art. 92 co 3 C.P.A, il Ministero dell’Interno veniva invitato e diffidato, in data 10.06.2023 e, successivamente, in data 02.11.2023, a dare attuazione al dictum del provvedimento giurisdizionale per cui vi è ricorso, a mente del quale “In ottemperanza alla presente sentenza, pertanto, l’amministrazione dovrà provvedere ad una nuova notifica del decreto di cittadinanza nei confronti del ricorrente, ai fini del giuramento di rito, all’esito del quale, se tempestivamente effettuato entro il termine di sei mesi dalla notificazione, il decreto di concessione della cittadinanza avrà pieno effetto, ai sensi dell’art. 10 della legge n.91 del 1992 .

Assume in sintesi parte ricorrete che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione deve essere interpretata nel senso che l’amministrazione è tenuta ad eseguire una nuova notifica del decreto del Presidente della Repubblica del 03.10.2014, prot. -OMISSIS- con cui veniva concessa la cittadinanza italiana all’odierno ricorrente ai fini del giuramento di rito.

All’amministrazione dovrà pertanto essere ordinato di provvedere nei sensi suindicati entro un termine congruo e non superiore a giorni trenta, con nomina sin d’ora la nomina di un commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’amministrazione oltre il suddetto termine.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando che in esecuzione della sentenza citata è stata effettuata una nuova notifica del decreto di concessione emesso in data 23.10.2014, unitamente ad un aggiornamento dell’istruttoria relativa alla posizione del ricorrente, e ciò in considerazione del fatto che i requisiti necessari all’acquisizione dello status civitatis , devono permanere in capo all’istante sino alla data del giuramento (art. 10, L. n. 91 del 5 febbraio 1992, art. 4, co. 7, d.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993).

In sede riammissione al giuramento e attualizzazione dei requisiti, come comunicato dalla Prefettura competente, è emerso che l’istante dal 2013 non percepisce alcun reddito e, pertanto, è stata acclarata in capo all’interessato la carenza reddituale per gli anni fiscali 2013/2022, non essendo stati rispettati i parametri di riferimento adottati: ovvero euro 8.263,31 richiesti per il nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino ad euro 11.362,05 di reddito imponibile in presenza di del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.

Essendo emersi i motivi ostativi sopra richiamati, l’Amministrazione, con nota ministeriale inserita in data 20.11.2023 nel sistema informatico, ha comunicato all’interessato il preavviso di diniego del ritiro della concessione, ai sensi dell’articolo 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e facendo presente che l’istante non ha prodotto elementi utili per una definizione favorevole del procedimento, in data 11.3.2024, ha concluso la fase istruttoria del procedimento e inviato il decreto di reiezione a firma degli Organi competenti.

Con memoria in data 8.04.2024 il ricorrente ha contestato le avverse deduzioni, lamentando che il comportamento processuale del resistente Ministero è stato posto in aperta violazione del principio di intangibilità del giudicato (art. 2909 cc), come chiarito dalla recente pronuncia di Cons. Stato, sentenza n. 1945 del 8.03.2021.

Alla camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Occorre in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766;
id., 16 febbraio 2011, n. 974).

Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690;
id., n. 1902/2018;
Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507;
id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).

Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico;
soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).

Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).

La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22;
1698/22;
1724/22;
sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690;
6 settembre 2019, n. 10791;
Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833;
13 maggio 2014, n. 4959;
3 marzo 2014, n. 2450;
18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647;
Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021;
parere n. 2152/2020;
Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).

Tanto premesso, occorre rilevare che in sede di riammissione al giuramento, come imposto dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 1094/2023 e conseguente attualizzazione dei requisiti reddituali, che per legge devono permanere in capo all’istante sino alla data del giuramento, così come previsto dall’art. 10 della legge n. 91/1992 e dall’art. 4, comma7, del d.P.R. n. 572/1993 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021;
T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022;
sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.;
sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833;
id, 13 maggio 2014, n. 4959;
id., 3 marzo 2014, n. 2450;
id., 18 febbraio 2014, n. 1956;
id., 10 dicembre 2013, n. 10647), anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall’emanazione dell’originario decreto di concessione della cittadinanza del 23.10.2014, è emerso un quadro reddituale che non risulta in grado di garantire l’autonomo sostentamento del ricorrente per gli anni fiscali 2013/2022.

Appare pertanto chiaro l’iter logico seguito dall’Amministrazione, che nel dare corretta esecuzione alla sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, ha basato le proprie valutazioni sui difetti strutturali della posizione del ricorrente, dalla quale risulta l’insufficienza reddituale, e, dunque, la mancata integrazione nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni economiche, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza, come del resto comunicato con preavviso di rigetto del 20.11.2023, nei cui confronti l’odierno istante non ha prodotto elementi utili per la definizione del procedimento.

Deve in conclusione ritenersi corretto il comportamento adottato dall’Amministrazione in sede di ottemperanza, che nel disporre una nuova notifica del decreto di concessione del 23.10.2014, ha parimenti disposto il doveroso aggiornamento della posizione reddituale del ricorrente, dal quale risulta l’insufficienza reddituale, e, dunque, la mancata integrazione nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni economiche, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza, inviando per la firma agli Organi competenti il nuovo decreto di reiezione.

Sulla scorta dei suddetti rilievi, il ricorso proposto per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 1094 del 25.11.2022, deve essere respinto.

Tenuto conto dell’andamento complessivo della vicenda in esame, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

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