TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2023-10-25, n. 202300164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2023-10-25, n. 202300164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300164
Data del deposito : 25 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2023

N. 00164/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00125/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 125 del 2023, proposto da


LNDC

Animal Protection,

LAV

Lega Anti Vivisezione e Associazione italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , associazioni tutte rappresentate e difese dall'avvocato P E L e dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B, M C e S Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l’avvocato M C, negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;

nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in persona del Ministro in carica, non costituitosi in giudizio;
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitosi in giudizio;
Museo delle Scienze di Trento (MUSE), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

- del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 74 del 7 settembre 2023 avente ad oggetto: “ Legge provinciale 11 luglio 2018, n.

9. Autorizzazione al prelievo, quale misura di sottrazione all'ambiente naturale, tramite uccisione dell'esemplare di orso F36

- del parere di ISPRA prot. n. n. 634785 del 22 agosto 2023, “ chiesto ai fini dell’autorizzazione al prelievo (mediante abbattimento) dell’orsa F36 ”;

- del rapporto denominato “ Orsi problematici in provincia di Trento conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro ” redatto congiuntamente da ISPRA e MUSE nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico-scientifico per la gestione dell’Orso nella provincia di Trento, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 37927 del 12 agosto 2020, nella parte in cui, a pagina 21 e ss., conclude che “ (omissis) per i motivi sopra citati, si ritiene che l’abbattimento, soluzione esplicitamente prevista dal PACOBACE e già adottata in passato per la gestione di individui particolarmente problematici, potrebbe rendersi un’opzione necessaria, qualora le altre azioni di prevenzione e dissuasione previste da PACOBACE risultassero inefficaci


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a;

Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. 9 del 29 marzo 2023;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere A T e uditi per la parte ricorrente l’avvocato P E L e per la Provincia Autonoma di Trento l’avvocato G B, come specificato nel relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con proprio decreto n. 74 del 7 settembre 2023, provvedimento in principalità qui impugnato, ha disposto, ai sensi dell’art. 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, come modificato dall’art. 59 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, la rimozione mediante abbattimento dell’esemplare di orsa denominato F36. L’uccisione dell’esemplare della specie di Ursus Arctos è stata autorizzata per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica essendosi verificati due episodi, vale a dire un’aggressione e un falso attacco nei confronti di persone rispettivamente il 30 luglio 2023 e il 6 agosto 2023, che la Provincia ha inquadrato nelle fattispecie comportamentali n. 15 (“ orso attacca con contatto fisico per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo ”) e n. 11 (“ orso si lancia in un falso attacco perché colto di sorpresa, per difendere i propri piccoli o per difendere la sua preda ”) del PACOBACE.

2. Il comma 1 ter, introdotto nell’art. 1 della l.p. n. 9 del 2018 dall’art. 59 della l.p. n. 9 del 2023, prevede che quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, o ai sensi del comma 1 bis, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale, dispone sempre l'uccisione dell'esemplare, quando si verifica una delle seguenti condizioni: a) l'esemplare è segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso;
b) l'esemplare provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace;
c) l'esemplare attacca, con contatto fisico;
d) l'esemplare segue intenzionalmente delle persone;
e) l'esemplare cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente.

3. Il Presidente della Provincia, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la deroga previsti dall’art. 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (direttiva Habitat), acquisito il parere favorevole di ISPRA, ha reputato evitabile una ulteriore aggressione da parte di F36 esclusivamente con la sua rapida rimozione dall’ambiente naturale e considerato che l’animale aveva attaccato con contatto fisico l’uomo ne ha disposto l’uccisione come stabilito dal richiamato comma 1 ter dell’art. 1 della l.p. n. 9 del 2018.

4. Con il ricorso in esame è stato chiesto principalmente l’annullamento del decreto n. 74 del 7 settembre 2023 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento pregiudizialmente altresì sollevando la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 1 bis e 1 ter della richiamata legge provinciale n. 9 del 2018. Il provvedimento che dispone l’uccisione dell’orso e del pari il pure impugnato parere di ISPRA vengono censurati per il seguente medesimo motivo:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, dell’art. 11 del Regolamento attuativo (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357) e dell’art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Violazione degli art. 9, comma 2 e 117, comma 2 lettera s) della Costituzione – Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – Sviamento di potere - Ai sensi del combinato disposto dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 21 octies Legge n. 241/1990.

5. Con decreto monocratico n. 80 dell’11 settembre 2023 il Presidente di questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente con il ricorso in esame. Il decreto cautelare ha disposto “ la cattura dell’orsa F36 senza procedere al suo abbattimento ma provvedendo a rinchiudere l’animale nella struttura del Casteller ovvero in altro luogo idoneo alla sua custodia, e ciò in modo da consentire al Collegio di esprimersi al riguardo re adhuc integra nella susseguente fase cautelare disciplinata dall’art. 55 c.p.a.

6. Con memoria depositata il 3 ottobre 2023, la Provincia ha rappresentato e documentato che l’orsa identificata con la sigla F36 nella serata di mercoledì 27 settembre 2023 è stata rinvenuta morta in Val Bondone, nel territorio del Comune di Sella Giudicarie, chiedendo in ragione di ciò che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

7. La parte ricorrente con memoria depositata il 9 ottobre 2023 si è opposta all’eccezione di improcedibilità del ricorso rappresentando che, nonostante la sopravvenuta morte dell’orsa, sussisterebbe ancora l’interesse - strumentale ad evitare, in caso di accoglimento del gravame, la reiterazione di ulteriori analoghi provvedimenti in futuro - ad ottenere la pronuncia di questo giudice amministrativo. Essendo manifesta la volontà della Provincia autonoma di Trento di addivenire ad una riduzione consistente del numero di orsi presenti sul territorio provinciale, a dire di parte ricorrente, sarebbe ravvisabile un profilo di interesse nel precetto conformativo dell'azione amministrativa de futuro che deriverebbe da una pronuncia di merito.

8. All’udienza camerale del 12 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione per l’immediata definizione con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

I) In via preliminare, il Collegio ritiene che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, a norma dell’art. 60 c.p.a., secondo il quale “ In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione... ”, ricorrendone i presupposti poiché il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti costituite non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti o un ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione.

II) Tanto premesso, rileva indubbiamente la questione, sollevata anche dall’amministrazione resistente, della sopravvenuta carenza di interesse e, quindi, dell’improcedibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Vale evidenziare che nella vicenda che qui ci occupa è venuto meno, in conseguenza dell’evento irreversibile della morte dell’esemplare di orso, successivamente alla proposizione del gravame, l’interesse della parte ricorrente all’annullamento degli atti impugnati (nel che consiste l’interesse sotteso al ricorso). La parte ricorrente non può vantare alcun concreto ed attuale interesse all’annullamento, che si rivelerebbe del tutto inutile e privo di qualsivoglia vantaggio pratico e concreto che potrebbe derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa di tali atti (Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2023, n. 5291;
Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4597;
Cons. Stato, sez. II, 14 giugno 2021, n. 4567). Neppure l’interesse all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati al fine della determinazione del precetto conformativo dell’azione amministrativa, rappresentato dalla ricorrente nella memoria da ultimo depositata, d’altra parte, ha la forza di sostenere la richiesta di una decisione di merito in qualche misura vincolante la futura attività dell’amministrazione. “ Al riguardo giova, infatti, rammentare, in primo luogo, che la giurisdizione amministrativa non si connota peculiarmente quale giurisdizione di accertamento. Nella fattispecie in esame l’accertamento richiesto, svincolato dall’annullamento dell’atto in ragione dell’avvenuta esecuzione, denota la non concretezza e inattualità dell’azione proposta, essendo meramente ipotetica la ripetizione dell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione nei medesimi termini e in relazione ai medesimi presupposti di fatto che stanno alla base del provvedimento ora impugnato. Una decisione che entrasse in tal modo nell’indagine sulla futura ed eventuale azione amministrativa, violerebbe, inoltre, il disposto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. ” (T.R.G.A. Trento, sent. n. 63 del 13 marzo 2018). Proprio gli accadimenti e i provvedimenti pregressi, questi ultimi talora di natura ordinaria e più spesso extra ordinem , riguardanti esemplari della specie di Ursus Arctos che sono stati oggetto in passato di pronunce di questo Tribunale, confermano che “ la ripetizione dell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione ” può, legittimamente, assumere in futuro forme sempre diverse. Nemmeno è dato riconoscere, un interesse ai fini risarcitori, tale da poter sorreggere, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’interesse al ricorso. Tale interesse è stato prospettato in relazione alla potenziale riconducibilità – eventuale, futura e incerta - della morte dell’animale alla sfera di responsabilità dell’Amministrazione odierna resistente, ma in ogni caso non è dato riscontrare allo stato alcun profilo che ricolleghi le associazioni ricorrenti ad una sfera soggettiva che possa ritenersi incisa con effetti diretti e personali. Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile per tutta l’estensione della domanda, sia per i profili caducatori, sia per quelli accertativi.

III) Alla definizione della controversia con declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. consegue la reiezione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 1, 1 bis e 1 ter della richiamata legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, essendo venuto meno il necessario presupposto della rilevanza ai fini del decidere cui l’ammissibilità della questione è subordinata.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese.

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