TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-02-21, n. 202400657
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Testo completo
Pubblicato il 21/02/2024
N. 00657/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, -OMISSIS- Impiduglia, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato R S, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
- della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-avente ad oggetto “Nuovo inserimento disabile psichico sig.-OMISSIS- -OMISSIS-” , con la quale la P.A. ha comunicato che il ricorrente è stato inserito in apposita lista di attesa e che il Comune non si farà carico della relativa spesa di ricovero sino al reperimento di adeguate risorse finanziarie;
- del provvedimento con il quale il Comune di -OMISSIS- ha differito ad una data futura e incerta il ricovero del ricorrente presso una comunità-alloggio, subordinandolo al previo reperimento di adeguate risorse finanziarie;
- della “graduatoria disabili psichici in lista d’attesa” approvata dal Comune di -OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della determinazione del responsabile del Settore II del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Approvazione graduatoria disabili psichici in lista d’attesa”;
- per quanto possa occorrere, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nelle parti che verranno appresso specificate, della determinazione del responsabile del Settore II del Comune di -OMISSIS- con la quale è stata aggiornata la “graduatoria disabili psichici in lista d’attesa”;
- nei limiti dell’interesse del ricorrente e nelle parti che verranno appresso specificate, dell’art. 14 del regolamento “per l’accesso ai servizi residenziali” approvato dal Consiglio Comunale di -OMISSIS- con delibera n. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l’accertamento
della sussistenza dei presupposti per la tempestiva ammissione del sig. -OMISSIS- al servizio residenziale (inserimento in comunità alloggio), con integrazione della retta a carico del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze.
Il sig. -OMISSIS- è un disabile affetto da -OMISSIS-.
La patologia da cui è affetto il disabile ha subito un peggioramento intorno al mese di giugno 2022, quando il ricorrente ha tentato il suicidio; la convivenza del ricorrente con la madre ed in generale con gli altri familiari di riferimento, inoltre, è risultata assai difficile a causa delle condotte violente che questi tendeva a manifestare nei riguardi dei familiari.
In ragione della sopra descritta situazione, il Centro di salute mentale di -OMISSIS- ha espresso parere favorevole all’inserimento del sig.-OMISSIS- presso una comunità-alloggio (nota prot. n. -OMISSIS-).
Ciò nonostante, il Comune di -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha reso noto al ricorrente l’inserimento del medesimo in apposita lista di attesa, precisando che il ricovero sarà disposto “quando le condizioni finanziarie dell’Ente lo consentiranno”.
Premesse tali circostanze, il sig.-OMISSIS- ha impugnato la predetta nota, unitamente alle determinazioni con cui è stata approvata la lista d’attesa (nella quale il ricorrente è preceduto da ben 24 disabili, alcuni dei quali in attesa da anni) e all’art. 14 del regolamento per l’accesso ai servizi residenziali approvato dal Consiglio comunale di -OMISSIS- con delibera n.-OMISSIS-, ritenendo che in tal modo il Comune si sia sottratto al proprio obbligo di assistenza, differendo a una data futura e incerta il ricovero del ricorrente in comunità-alloggio, subordinandolo sostanzialmente al previo reperimento di adeguate risorse finanziarie.
Avverso tale determinazione, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze.
a) Sull’illegittimità della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Violazione falsa applicazione della legge n. 328/2000. Violazione falsa applicazione dell’art. 3, comma 4 della legge n. 328/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 30.12.1992. Violazione e falsa applicazione della legge 14 aprile 2009 n. 5 della Regione siciliana. Violazione della circolare dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione siciliana, n. 14 del 10 luglio 2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90. Violazione del d.p.c.m. 29 novembre 2001. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti.
L’inserimento dei disabili psichici presso le Comunità alloggio si collocherebbe nei livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA), con conseguente obbligo dei comuni di residenza di garantire, ove ricorrano i relativi presupposti, l’integrazione della retta, la quale non potrebbe essere negata, facendo riferimento all’incapienza del relativo capitolo di bilancio e ad asserite difficoltà finanziarie, in quanto il diritto alla salute sarebbe prevalente sui profili di natura finanziaria.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, l. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l.241/90. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti.
La mancanza di risorse finanziarie per nuovi inserimenti di disabili psichici nelle comunità alloggio sarebbe imputabile a inadempimenti del Comune di -OMISSIS-, il quale avrebbe inserito nel bilancio dell’ente uno stanziamento appena sufficiente per la copertura dei ricoveri in atto, con conseguente violazione dell’art. 10-bis, l. 241/1990, nella parte in cui prevede che non possono essere addotti tra i motivi ostativi all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi imputabili alla stessa amministrazione.
b) Sull’illegittimità delle determinazioni del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- nonché dell’art. 14 del regolamento per l’accesso ai servizi residenziali approvato dal Consiglio Comunale di -OMISSIS- con Delibera n. -OMISSIS-.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge 14 aprile 2009 n. 5 della Regione siciliana. Violazione del d.p.c.m. 29 novembre 2001. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti.
L’art. 14 del regolamento per l’accesso ai servizi residenziali e le determinazioni di approvazione e rettifica della lista d’attesa redatta alla stregua della norma regolamentare, impugnate “per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente” , sarebbero a loro volta illegittimi nella parte in cui non prevedono termini massimi di attesa per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie di competenza del Comune, di fatto rimandando sine