TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-05-12, n. 201101146
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N. 01146/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2010, proposto da:
Ca.Ti.Fra Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso avv. Ignazio Bonaccorsi, in Catania, via S. Maria di Betlemme, 18;
contro
Comune di Santa Marina di Salina;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 17/2001 del Tribunale di Barcellona P.G. - sez. distaccata di Lipari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il decreto ingiuntivo n. 17/2001 emesso in data 17.04.2001 dal Tribunale di Barcellona P.G., sezione staccata di Lipari, a favore della ricorrente Ca.Ti.Fra. s.r.l., e nei confronti del Comune di S. Marina Salina, per la somma di Lire 26.145.679 (Euro 13.502,12), oltre interessi come richiesti in ricorso, ed alle spese liquidate in Lire 1.158.500 (euro 598,31);
Rilevato che il predetto decreto non è stato opposto, come si ricava dalla attestazione del 17.04.2003 della Cancelleria contenuta nella apposizione della cd. formula esecutiva;
Considerato che in data 30.12.2003 il Comune ha provveduto al pagamento della somma di Euro 13.499,62, quasi coincidente con la sorte capitale dovuta;
Visto l’atto di diffida e messa in mora notificato dalla ricorrente il 18.04.2008 al Comune debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90 del R.D. 642/1907, al fine di ottenere il pagamento delle somme residue dovute a titolo di interessi e spese;
Visto il ricorso in epigrafe proposto ex art. 37 L. Tar per l’esecuzione parziale del D.I. n. 17/01, in considerazione del fatto che il Comune debitore non ha corrisposto le somme dovute di cui al precedente atto di diffida;
Visto l’art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso è fondato, sussistendo l’obbligo della PA di conformarsi al giudicato, e va accolto ordinando al Comune di Santa Marina Salina di eseguire il decreto ingiuntivo, corrispondendo – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – gli accessori (interessi e spese legali), spettanti alla ricorrente Ca.Ti.Fra. s.r.l., come indicati nel D.I. n. 17/01;
Ritenuto che non rientrano nel novero delle somme dovute le spese sostenute per l’atto di precetto, trattandosi di adempimento non necessario per la procedura di ottemperanza al giudicato qui seguita dal ricorrente;
Ritenuto di dover nominare sin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine supra assegnato, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione inadempiente, individuato nel Segretario Generale del Comune di Barcellona P.G., che si insedierà a richiesta della ricorrente ed eseguirà l’incarico nel termine di giorni sessanta dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 - l’eventuale documentata nota spese per l’attività svolta, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;
Ritenuto, altresì, in base al principio della soccombenza, di dover condannare l’intimato Comune al pagamento delle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, come liquidate in dispositivo;