TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-07-09, n. 201501877
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Testo completo
N. 01877/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02484/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2484 del 2005, proposto da:
Carbe' Sebastiano, rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C T, in Catania, Via della Scogliera, 1;
contro
Comune di Avola (Sr), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P B, domiciliato per legge presso la Segreteria del Tar, in Catania, Via Milano 42/b;
nei confronti di
P S, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 129/2004 adottato in data 16.11.2004 dal Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Avola;
e per il risarcimento
del danno subito e subendo per effetto della esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avola (Sr);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente Carbè Sebastiano dichiara di essere proprietario di un fondo rustico, sito nel territorio del Comune di Avola, identificato in catasto al foglio 20, particelle nn. 51, 167, 169 e 171, nel quale è presente un pozzo autorizzato per fini irrigui; detto terreno confina con altro fondo di proprietà di P S, anch’esso provvisto di un pozzo.
A seguito dei lavori di escavazione abusiva di altro e diverso pozzo eseguiti dal sig. P, il ricorrente Carbè ha chiesto l’intervento dell’Ufficio del Genio civile (che ha cautelativamente sequestrato l’impianto), ed ha successivamente diffidato l’amministrazione comunale di Avola dal concedere la sanatoria richiesta dal P per il pozzo in questione e per il fabbricato rurale edificato nel medesimo fondo.
Successivamente, non avendo avuto informazioni sull’evolversi della denunciata vicenda il ricorrente ha chiesto documentate notizie al Comune di Avola; quest’ultimo ha comunicato di aver rilasciato al sig. P, con provvedimento n. 129/2004 del 16.11.2004, ai sensi dell’art. 13 della L. 47/1985, la concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di un fabbricato e per lo scavo di un pozzo.
Avverso tale provvedimento, il sig. Carbè ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo che l’attivazione del pozzo da parte del controinteressato, con l’avallo della concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune, sarebbe lesiva del proprio diritto di attingere alla medesima falda acquifera, precedentemente maturato ed esercitato a mezzo del preesistente pozzo. Dal punto di vista giuridico, si denuncia che l’amministrazione avrebbe violato l’art. 6 del D. Lgs. 152/1999, laddove prescrive che la concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In aggiunta, il ricorrente deduce che il fabbricato autorizzato in sanatoria costituisce solo un deposito attrezzi; sicchè non sarebbe funzionale rispetto a tale utilizzo la richiesta di attivazione del pozzo motivata da esigenze di natura domestica.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Avola, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, identificando il Tribunale Superiore delle acque pubbliche quale autorità giudiziaria competente in materia, ed ha