TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-05-15, n. 201401243
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N. 01243/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01461/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2010, proposto da:
G D, G G, P F, G G, P A, D’Amico Maurizio, G G, F P, Z L, A C, tutti rappresentati e difesi dagli avv. L P B e M A G, con domicilio eletto presso M A G in Palermo, viale Praga, 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, 81;
per ottenere
il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di servizio esterno per i giorni di effettivo servizio svolto dall’agosto 2000 ad oggi presso il centro SIDDA/SIDNA della Direzione Distrettuale Antimafia, nonché presso tutti gli altri Uffici della Procura della Repubblica di Palermo e per la relativa condanna al pagamento di quanto dovuto e non corrisposto dall’amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 luglio 2010 e ritualmente depositato i ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato, hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione di appartenenza alla corresponsione del compenso giornaliero per servizi esterni per il periodo decorrente dal mese di agosto 2000 ed in relazione al servizio svolto presso il Centro SIDDA/SIDNA della locale Direzione Distrettuale Antimafia, con la qualifica di analisti delle informazioni, nonché presso gli uffici dei PP.MM. e Uffici della Procura della Repubblica, quali segreterie dei PP.MM. segreteria del Procuratore Capo, Ufficio T.A.S. e Ufficio Misure di Prevenzione.
Precisano di aver provveduto a richiederne il pagamento sin dal 15 aprile 2003 e da ultimo in data 28 gennaio 2008, ma senza esito alcuno.
L’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’Interno, ha depositato una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per estrema genericità;nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondato;in subordine ha eccepito l’intervenuta prescrizione del credito.
All’udienza pubblica del 30 aprile 2014 la causa è stata chiamata e posta in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame del profilo di inammissibilità, così come dell’eccezione di prescrizione, essendo il ricorso infondato nel merito
Il compenso giornaliero per il personale della Polizia di Stato è disciplinato dall’art. 9 del d.P.R. n. 395/1995 e dall’art 11 del d.P.R. n. 254/1999.
La prima disposizione statuisce che “1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L.