TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2019-11-07, n. 201900518

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2019-11-07, n. 201900518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201900518
Data del deposito : 7 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2019

N. 01453/2019 REG.RIC.

N. 00518/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01453/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2019, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per l’effetto domiciliato in Salerno, c.so V Emanuele, 58;
l’Istituto Comprensivo Statale di Buonabitacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per l’effetto domiciliato in Salerno, c.so V Emanuele, 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell’orario scolastico ora in vigore presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS- per l’anno scolastico 2019/2020 (allegato n.1) e/o dell’eventuale provvedimento con il quale detto orario scolastico è stato disposto (del quale, ove esistente, non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati), nella parte in cui prevede n.9 ore settimanali di sostegno per il loro figlio in assenza di apposita valutazione sul fabbisogno effettivo individuale e quindi del documento (P.E.I. o documento analogo di pari funzione) che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dell’Istituto Comprensivo Statale di Buonabitacolo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’ udienza;


Rilevato che:

- l’alunno indicato in epigrafe per l’anno scolastico 2018-2019 ha ottenuto l’assegnazione di diciotto ore di sostegno settimanali, sulla base del piano educativo individualizzato e della diagnosi funzionale;

- per l’anno 2019-2020 – in attesa della redazione del piano educativo individualizzato - è stata prevista l’assegnazione di nove ore settimanali;

Considerato che i tempi di approvazione del piano educativo individualizzato non possono negativamente incidere sull’esigenza dell’alunno minore di ottenere l’assegnazione delle ore di sostegno, spettanti in base alla normativa vigente;

Considerato che la domanda cautelare va accolta e che va ordinato alla Amministrazione intimata di assegnare diciotto ore di sostegno settimanali, in attesa che vi siano le determinazioni formali previste dalla legge;

Ritenuto di fissare per l’esame del merito della controversia la pubblica udienza del 10 giugno 2020 e di rinviare a quella fase ogni decisione in ordine alle spese della presente fase cautelare.

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