TAR Firenze, sez. I, sentenza 2009-06-11, n. 200901010
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Testo completo
N. 01010/2009 REG.SEN.
N. 01363/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2006, proposto da:
G I, A A, M M, M S, R S, D D S, F P, A N, M B, L G, S C, E M, R M, E N, M B, M C, G R, S B, S A, A P, M G F, D D S, I M, R C, S A, R A, M P, F V, R R, A L, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Tamanti, con domicilio eletto presso l’avv. Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo n. 13;
contro
Comune di Grosseto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Cruciani, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta n. 2;
per l'accertamento
che nessuna somma deve essere data a titolo di conguaglio per l’acquisizione dei terreni del PEEP di Grosseto, via Giulio Cesare, in particolare per il lotto 2, dagli attuali proprietari aventi causa dagli assegnatari, con la conseguente dichiarazione di nullità o inefficacia delle determine dirigenziali 27.10.2003 n. 2152 e 12.2.2004 n. 296 e in via subordinata per l’accertamento delle somme effettivamente dovute a titolo di conguaglio.
previa sospensione dell'efficacia,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti agiscono in giudizio quali aventi causa delle cooperative originariamente assegnatarie dei terreni destinati alla realizzazione degli alloggi PEEP di via Giulio Cesare in Grosseto e quindi destinatari finali della richiesta del Comune di conguaglio dei costi di acquisizione dei terreni medesimi, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno avuto ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione a favore degli originari proprietari dei terreni espropriati. In particolare, dopo che con la sentenza n. 701 del 1998 la Corte d’Appello di Firenze si era pronunciata sulle azioni dei proprietari espropriati e dopo che altre vertenze espropriative erano state definite con atto di transazione del 5 giugno 1992, il Comune con le determinazioni n. 2152 del 2003 e n. 296 del 2004 aveva infatti provveduto a richiedere a ciascuna cooperativa le somme dovute a conguaglio.
Nel ricorso essi muovono le seguenti censure:
1) “Violazione dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971 e dell’art. 10 della Convenzione stipulata con rogito notarile rep. 34415 del 3 maggio 1982”, rilevando che nei singoli atti di assegnazione non è prevista alcuna clausola di revisione di prezzo e non basta neppure il richiamo alla Convenzione poiché non è consentito opporre ai terzi aventi causa dalla cooperativa la clausola di rideterminazione del prezzo;
2) “Violazione dell’art. 35 legge n. 865/1971 e s.m.; violazione degli artt. 1776, secondo comma, e 1227 c.c.”, in particolare contestando che possa rientrare nel calcolo dei costi sostenuti dal Comune per le acquisizione delle aree quanto determinato a seguito di transazione, quanto pagato a seguito dei ritardi del Comune nella determinazione dell’indennità di esproprio, i costi per interessi e rivalutazione monetaria a causa dei ritardi nei pagamenti stessi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Grosseto per resistere al ricorso, eccependo altresì la inammissibilità del gravame.
Con ordinanza n. 796 del 29 settembre 2006 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie finali. Il Comune di Grosseto nella propria ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, richiamando una recente pronuncia in tal senso del Consiglio di Stato (sez. IV n. 509 del 2009).
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 6 maggio 2009, relatore il dr. R G, e sentiti i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.