TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-22, n. 202200821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-22, n. 202200821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200821
Data del deposito : 22 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2022

N. 00821/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00524/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensiva,

del provvedimento del Questore di Frosinone del XX.05.2021, notificato l’XX.

6.2021 con il quale l’Autorità procedente revocava la licenza di porto di fucile ad uso sportivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 26 luglio 2021 e depositato il medesimo giorno il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Questura di Frosinone ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo (rilasciata il XX.1.2020), con la motivazione del suo avvenuto arresto in flagranza di reato in data XX.1.21, essendosi reso responsabile del delitto di cui agli articoli 73 comma 1, 80 del DPR 309/90 e 110 c.p., con sequestro di 40 kg di sostanza stupefacente tipo hashish.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 11, 43,Tulps;
art. 3 L. n. 241/90) ed eccesso di potere:

I) Dalle risultanze istruttorie del procedimento penale è emersa la totale estraneità del -OMISSIS- ai fatti descritti nel provvedimento, essendo stato assolto dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, con formula piena dalle ipotesi di reato a lui ascritte.

Pertanto il -OMISSIS-, avendo mantenuto il proprio status di soggetto incensurato, possiede tutti i requisiti per detenere la licenza di porto di fucile ad uso sportivo.

II) Il provvedimento difetta di motivazione perché omette di prendere in considerazione circostanze rilevanti, prima fra tutte la succitata assoluzione. 3) Con atto depositato il 7 settembre 2021, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

4) Con ordinanza n. 274 del 17 settembre 2021, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

5) Il ricorso è fondato.

6) Il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione dell’unico presupposto consistente nell’arresto in flagranza del ricorrente in data XX.1.21, essendo stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 73 comma 1, 80 del DPR 309/90 e 110 c.p., con sequestro di 40 kg di sostanza stupefacente tipo hashish.

In realtà, però, la sentenza n. XX/21 del XX.

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