TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-02-16, n. 202300410
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Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00410/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02779/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv. M P e C P con i quali elegge domicilio digitale come da Registri P.E.C. Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
per l’annullamento, previa sospensione
della nota del 14/6/2022 con cui è stato trasmesso il decreto del 13/6/2022 di rigetto dell'istanza del ricorrente ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, con declaratoria del diritto alla concessione dell’assegnazione temporanea in una delle sedi indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e di memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1272 del 2022 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica;
Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di provvedimento del 15/11/2022 di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in attesa della definizione del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Udienza pubblica del 15 febbraio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente espone di essere -OMISSIS- in servizio presso la Questura -OMISSIS- e di aver presentato in data 11/2/2022 istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art.42-bis del D. Lgs. n.151/2001, presso la Questura di -OMISSIS-o, in subordine, per il Centro operativo autostradale, il Posto polizia ferroviaria, la Sezione polizia postale e delle comunicazioni, la Sezione polizia stradale di -OMISSIS-, la Questura o la Sezione polizia Stradale di -OMISSIS- o -OMISSIS-; a tal fine specificava di essere “divenuto padre in data -OMISSIS-di figlio minore fino a tre anni …con registrazione ufficiale presso l’anagrafe del Comune dell’-OMISSIS- , mediante dichiarazione ufficiale, convive a tutti gli effetti di legge (Convivenza di fatto, su istanza di parte, Protocollo Comune di -OMISSIS--OMISSIS-del 22.10.2021) con la compagna sig.ra -OMISSIS-, nata a l’-OMISSIS- il -OMISSIS-, ivi residente in -OMISSIS-, presso lo stesso domicilio dello scrivente, (casa di proprietà del nucleo familiare), che svolge la propria attività lavorativa presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-in qualità di “-OMISSIS-”. Detto contratto risulta di natura “Full time” a far data dal 28.09.2020 con obbligo di permanenza in sede di prima assegnazione per anni 5. In riferimento all’organizzazione familiare dei suddetti, giova precisare che la compagna -OMISSIS- da sola non riuscirebbe a sopperire alle esigenze del figlio-OMISSIS-, giacché, per natura estrinseca al suo orario di lavoro si vedrebbe di fatto gravare la sua posizione familiare per il fabbisogno del fanciullo senza poter fare affidamento sulla figura del padre per una equa collaborazione a tutela del buon andamento della vita familiare. Ne consegue, pertanto, che qualora si presentassero circostanze di difficoltà logistiche di natura lavorativa e/o familiare della madre, chi potrebbe risentirne maggiormente è il piccolo-OMISSIS-, giacché si vedrebbe costretto a dovere essere accudito da membri non appartenenti alla sua famiglia naturale, con ulteriore aggravio delle spese sul nucleo familiare, proprio in virtù del fatto che vi è preclusa la presenza dello scrivente, in quelle circostanze di ordinaria e/o straordinaria gestione familiare non immediatamente ravvisabili. A tale proposito si specifica che i genitori dello scrivente, nonni del minore, risultano ancora nel pieno dell’attività lavorativa con contratto di lavoro full-time indeterminato, mentre i genitori della madre, seppur in pensione, risultano affetti da svariate patologie di salute date dall’età nonché, entrambe le coppie di prossimi congiunti risultano abitanti in altra località. …Peraltro, le città -OMISSIS- e -OMISSIS-(alias, le regioni di -OMISSIS-), si trovano ad una distanza non trascurabile, che rende oggettiva l’impossibilità ad essere pendolare”. Tuttavia, dopo il preavviso di diniego cui seguivano le osservazioni di parte ricorrente, è stato adottato il provvedimento definitivo oggetto di impugnazione in cui si fa riferimento alle esigenze di servizio del Commissariato P.S. di -OMISSIS-, al deficit di personale del ruolo degli ispettori della Questura -OMISSIS- ed alla impossibilità che il posto temporaneamente lasciato libero dal ricorrente si sarebbe reso disponibile ai fini di una nuova assunzione.
Avverso i provvedimenti impugnati è insorta parte ricorrente chiedendone l’annullamento siccome illegittimi rassegnando le seguenti censure:
1.1 VIOLAZIONE DELL’ART.42-BIS D. LGS. N.151/2001 E DEGLI ARTT.29, 30, 31 E 37 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO.
2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre circa la ratio del citato art.42-bis, la peculiarità delle Forze di Polizia e le carenze organiche della Questura -OMISSIS-.
3. Con ordinanza n.1272 del