TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202401182

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202401182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401182
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 01182/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00929/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di NI (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2014, proposto da
Soc. Coop. OV ON, nella qualità di capogruppo dell’A.T.I., e Cooperativa LE EN, nella qualità di mandante dell’ATI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Piraino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmelo Toscano in NI, via della Scogliera, 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – U.R.E.G.A. Sez. Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ditta Geo Perforazioni, non costituita in giudizio;



per la condanna

- del Comune di Piraino e dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità- Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici - Sezione di Messina al risarcimento del danno conseguente all’illegittima aggiudicazione della ditta Geo Perforazioni e allo svolgimento dei lavori nella misura indicata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piraino e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – U.R.E.G.A. Sez. Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 febbraio 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso in esame, le odierne istanti, partecipanti in A.T.I., agiscono in giudizio contro il Comune di Piraino e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, sez. di Messina, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla illegittima aggiudicazione della gara in esame in favore della ditta Geo Perforazioni.

Le società ricorrenti rappresentano quanto segue:

- il Comune di Piraino ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei “lavori di consolidamento” del Centro Urbano Zona Guardiola – Sotto Matrice – Torre Saracena, per l’importo complessivo a base d’asta di € 3.925.424,83 di cui € 77.727,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- all’esito delle operazioni di gara, la commissione presso l’U.R.E.G.A. – Sezione Provinciale di Messina, con verbale del 6 luglio 2006, ha aggiudicato l’appalto alla ditta Geo Perforazioni s.r.l.;

- con determinazione dirigenziale n. 21 del 20 luglio 2006, il Responsabile dell’Area Infrastrutture del Comune di Piraino ha recepito ed adottato integralmente i verbali di gara trasmessigli dall’U.R.E.G.A., in data 6 luglio 2006;

- con ricorso n. 2602/2006, l’A.T.I. OV ON Soc. Coop e Coop LE EN (da ora in poi A. T. I. OV) ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, annullato con sentenza di accoglimento n. 36 del 10 gennaio 2007;

- in assenza di provvedimento di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 7 dicembre 2006, con inizio dei lavori in data 24 maggio 2007;

- la ditta Geo Perforazioni s.r.l. ha impugnato la citata sentenza dinnanzi al C.G.A.R.S. che, dapprima, con ordinanza n. 214 del 7 marzo 2007, ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata e, in un secondo momento, con sentenza n. 120 del 18 febbraio 2008, ha accolto l’appello incidentale proposto dall’A.T.I. ricorrente, accogliendo, di conseguenza, il ricorso di primo grado;

- con atto notificato il 20 maggio 2008, la Geo Perforazioni ha impugnato, con ricorso per motivi di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, la sentenza del C.G.A. n. 120/2008, limitatamente al capo in cui era stata accolta la domanda di annullamento del contratto;

- con sentenza n. 21195 del 5 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso;

- in data 9 maggio 2008, stante la permanente inottemperanza del Comune, la ricorrente ha proceduto alla notifica di un atto stragiudiziale di invito e messa in mora, al fine di dare esecuzione al dictum giudiziale;

- a seguito della sentenza pronunciata dal C.G.A.R.S., il Comune ha sospeso i lavori in data 26 febbraio 2008, per poi riprenderli in data 18 marzo 2009, limitatamente a quelli necessari alla messa in sicurezza, in ragione di aspetti di pericolosità esistenti nell’area del cantiere; ultimati i suddetti lavori, il Comune ha disposto una nuova sospensione dei lavori generali;

- l’U.R.E.G.A., in esecuzione della succitata pronuncia del C.G.A.R.S., ha riaperto le operazioni di gara e il 12 gennaio 2009 ha aggiudicato l’appalto all’A.T.I. OV;

- con ricorso n. 2416/2009, la Geo Perforazioni s.r.l. ha impugnato i nuovi verbali dell’U.R.E.G.A innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 1907 del 23 novembre 2009, in accoglimento del ricorso incidentale proposto in quella sede dall’A.T.I. OV, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Geo Perforazioni s.r.l.;

- in data 10 marzo 2010 l’ATI OV, nel constatare il ritardo dell’Amministrazione nell’ottemperare alle pronunce giudiziali, ha presentato un nuovo atto di messa in mora ex artt. 90 e 91 R.D. n. 642/1907; in conseguenza dell’esito di tale giudizio, con nota n. 5402 del 20 aprile 2010 il Comune ha comunicato alla Geo Perforazioni l’avvio del “ procedimento finalizzato al subentro dell’ATI OV ON – Cooperativa LE EN, quale unico soggetto legittimato, nel rapporto contrattuale con questo comune con ogni implicazione di ciò in ordine, fra l’altro, alla ultimazione dei lavori di che trattasi ad opera dell’impresa subentrante …”;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 124 dell’1 gennaio 2010, il Comune, ritenendo automaticamente caducato il contratto in essere con la Geo Perforazioni, ha disposto il subentro dell’A.T.I. OV nell’esecuzione delle lavorazioni residue relative all’appalto;

- con atto notificato in data 24 ottobre 2010, la Geo Perforazioni s.r.l. ha adito questo Tribunale (nrg. 2612/10) chiedendo che fosse dichiarato efficace il contratto d’appalto stipulato in data 7 dicembre 2006 tra il Comune e la stessa impresa ricorrente, nonché, ove occorra, che fosse annullata la succitata deliberazione di Giunta Municipale n. 124 del 1 giugno 2010;

- questo Tribunale, con sentenza n. 839 del 2012, ha accolto il ricorso “ nella parte relativa al compenso dovuto per i lavori già eseguiti, con il conseguente annullamento, in parte qua, dell’impugnata deliberazione ”, mentre lo ha respinto “ nella parte tendente a far dichiarare il contratto d’appalto del 7 dicembre 2006 efficace anche per la parte dei lavori ancora da eseguire, che andranno invece realizzati dall’A.T. I. OV ”;

- con sentenza n. 585 del 17 giugno 2013, il C G.A.R.S. ha respinto l’appello presentato dalla Geo Perforazioni s.r.l.;

- in data 6 giugno 2013 è stato stipulato il contratto d’appalto, rep. n. 349, registrato a Patti in data 11 giugno 2013 al n. 841 1T, per l’importo complessivo netto di € 855.975,28, che rappresenta il 23,50% dell’importo originario, di cui € 831.590,19 per lavori al netto ed € 24.385,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito per le relative quote di partecipazione: soc. Coop. OV ON (quota del 75%) per l’importo di € 641.981,46 e Coop. LE EN (quota del 25%) per

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi