TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-07-01, n. 202400430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-07-01, n. 202400430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400430
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00430/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00318/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento CAT. A12/2024/IMM./II SEZ. -Nr. 5 del 2/3/2024 con cui la Questura di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;



1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, di nazionalità marocchina, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Questore di Reggio Calabria ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.



1.1 Tale rigetto risulta motivato in considerazione dell’attuale e concreta pericolosità del ricorrente avuto riguardo all’ordine pubblico e sicurezza (siccome desunta dai gravi precedenti penali dello stesso in tema di stupefacenti e dai rilevati contatti con soggetti gravemente controindicati), considerata prevalente, nel contemperamento degli interessi in gioco, rispetto alle esigenze familiari dell’istante siccome non radicate sul territorio nazionale, stante la residenza della moglie e del figlio in Marocco.



2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “VIOLAZIONE DELL'ART. 5 comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 per come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 88/2023. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 CEDU”;

- “2. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 per come modificato dalla sentenza Corte cost. n. 202 del 2013. Necessita di valutare in ogni caso il legame familiare con la moglie ed il figlio pur se residenti nella terra di origine. Vi è di più è in itinere il trasferimento in Italia dei familiari del ricorrente”;

- “3. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998. VIOLAZIONE DELL'ART. 3

LEGGE

241/90. OMESSA MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. FALSA ED APPARENTE VALUTAZIONE SULLA PROTRATTA PERMANENZA IN ITALIA”;

Il Questore di Reggio Calabria avrebbe denegato il rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo che il precedente penale del ricorrente abbia una portata automaticamente espulsiva dal territorio nazionale.

Così operando, l’amministrazione, in spregio alle statuizioni di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 202 del 2013 e 88/2023, avrebbe completamente pretermesso le esigenze di ricongiungimento familiare dell’istante - la cui moglie è in attesa di ricevere il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato - le quali, viceversa, avrebbero dovuto essere considerate prevalenti rispetto al lieve disvalore connesso al reato (spaccio di marijuana) a quest’ultimo addebitato. Ciò viepiù in considerazione dell’integrazione sociale del ricorrente sul territorio nazionale, risalente ad oltre 10 anni or sono, laddove svolgerebbe l’attività di bracciante agricolo con estremo scrupolo e profitto, in attesa di potersi ricongiungere con la propria famiglia, residente in Marocco.

Il provvedimento gravato sarebbe, altresì, affetto da grave deficit istruttorio e motivazionale avuto riguardo alla pretesa pericolosità sociale del ricorrente, stante la generica indicazione di non meglio precisati, dal punto di vista soggettivo e spazio-temporale, contatti con soggetti asseritamente controindicati per gravi reati, anche in materia di stupefacenti.



3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria hanno resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.



4. In occasione della camera di consiglio del 26 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con avvertenza di una possibile definizione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.



5. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.



6. L’apprezzamento dell’inconsistenza delle censure poste a base del gravame passa dalla sia pur breve ricognizione della normativa di riferimento in tema di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, per come emendata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 202 del 2013 e 88/2023.

Soccorrono, in proposito, le disposizioni appresso trascritte, per quanto di interesse:

- art. 4 comma 3 D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 (cd. T.U. Immigrazione), secondo cui “[…] Non è ammesso in Italia lo straniero che […] sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato […] o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »;

- art. 5 comma 5 citato T.U. Immigrazione, secondo cui « Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale»;

- art. 29 comma 3 citato T.U. Immigrazione, secondo cui « Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

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