TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-07-24, n. 202302464

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-07-24, n. 202302464
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302464
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 02464/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00364/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 364 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V V, P G, F G, D T, G R C, A G, Nicolo' Marfia, D M, E S, R S, C B B, E B, A C, M C, S C, P C, R C, Basilio D'Ascoli, G F, A F, A G, C G, G G, G G, A P, G P, V P, G R P, S S, T S, C S, G V, V V, L V, S C A, F S B, Salvatore Calogero Bongiovi', V Buttazzo, Daniele Carfagna, Alfonso Carvotta, Roberto Cataffo, Bruno Cerami, Rosario Contrino, Francesco D'Agnano, Aurelio Di Carmine, Calogero Di Naro, Rosario Di Natale, Andrea Floris, Marcello Francesco Giambra, Roberto Giardina, Vito Giovanni Giustiniano, Vincenzo Graci, Nunzio Salvatore Antonio Guttadauro, Antonio Inglese, Michele Matrascia, Gaspare Meo, Paolo Messina, Giuseppe Paduano, Michele Palermo, Giuseppe Salvatore Panto', Rosario Domenico Panto', Francesco Petta, Vincenzo Puma, Adriano Savarino, Mauro Tarantino, Francesco Antonio Turco, Vitale Giovanni Vancheri, Antonio Vendra, Salvatore Vincenti, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Cassiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via V Villareale, 6;



per

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. L'accertamento del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto;

2. La disapplicazione dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;

3. La delibazione della questione di legittimità costituzionale - che si solleva espressamente con il presente ricorso: dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata.

4. La condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione parametro.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8/5/2023:

Per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto.

Per la disapplicazione

- dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 e dell'art. 38 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, (Decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;

- dell'art. 2, c.1, lett. B del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte, salvo altri, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;

- dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;

Con contestuale istanza

di delibazione della questione di legittimità costituzionale, ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata:

- dell'art. 2, c. 1, lettera B, del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;

- dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità;

Per la condanna

Delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del Ricorso introduttivo del giudizio e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata previa riparametrazione in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro nonché, con riferimento al periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I ricorrenti in epigrafe appartengono alla Guardia di Finanza e prestano tutti servizio presso la Regione Sicilia (competenza territoriale Tar Palermo), con diverse qualifiche, comunque tutti appartenenti ai ruoli dei sottufficiali. Con ricorso notificato il giorno 8/02/2022 hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per lavoro straordinario, considerato che la retribuzione-parametro sino ad ora utilizzata per la determinazione della misura del compenso dovuto per il lavoro straordinario non include l’indennità pensionabile, nonostante questa abbia natura intrinsecamente e strettamente retributiva. La domanda è estesa anche agli ultimi cinque anni antecedenti alla proposizione del ricorso, di tal che si chiede l’accertamento del diritto di credito maturato con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.

Dopo aver tracciato un ampio excursus della cornice normativa di riferimento all’esito della quale lamentano lo strutturale sottodimensionamento della retribuzione per lavoro straordinario rispetto alla retribuzione parametrale, i ricorrenti affidano la domanda giudiziale ai seguenti motivi in diritto:

I) ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 43, COMMA 3, L. 121/1981 IN COMBINATO CON IL COMMA 16 STESSO ARTICOLO CHE RINVIA ALL’ART. 16 L. 121/1981

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