TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2015-03-17, n. 201500825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2015-03-17, n. 201500825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201500825
Data del deposito : 17 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01177/2012 REG.RIC.

N. 00825/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01177/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2012, proposto da:


G L, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Conte Ruggero, 6;


contro

Comune di Catania, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato nascente dalla sentenza n. 2276/08 del Tribunale di Catania;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa M S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista l’istanza per liquidazione dei compensi a carico dello Stato depositata in data 28.2.2014 dal procuratore di parte ricorrente;

Considerato che con provvedimento n. 13/2012, reso alla seduta del 24.1.2012, la Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso la sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia ha ammesso la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato "in via anticipata e provvisoria", e ciò ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.P.R. 115/2002 cit., ossia fermo restando il diritto dovere del magistrato che procede di verificare in via definitiva l'esistenza di tutti i presupposti per la concessione del beneficio di che trattasi (cfr. art. 127, comma 4, e art. 136 D.P.R. cit.);

Considerato che il ricorso in epigrafe è stato definito con sentenza n. 2804/2012 di accoglimento;

Atteso che allo stato nessuna documentazione risulta versata in atti in ordine alla situazione economico-finanziaria della ricorrente, essendo stata disposta l’ammissione al beneficio sulla base di autocertificazione relativa ai redditi anno 2009;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della liquidazione della parcella di cui all’istanza in epigrafe, verificare la sussistenza e la permanenza in capo alla ricorrente dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del citato art. 127, comma 4, del T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, e ciò mediante il deposito, a cura della stessa ricorrente e nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, delle pertinenti dichiarazioni dei redditi, e\o altra idonea documentazione ritenuta rilevante ai predetti fini (attestato ISEI, formali certificazioni o autocertificazioni relative al possesso di beni mobili, o immobili o di somme di denaro, ecc.);

Considerato che deve essere fissata in data 11.6.2015 la camera di consiglio di ulteriore trattazione dell’istanza

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