TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-09-08, n. 202313684
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Testo completo
Pubblicato il 08/09/2023
N. 13684/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. P. da Palestrina, 47;
contro
Sapienza Università di Roma, già Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto della Rettrice della Sapienza Università di Roma -OMISSIS-prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- di irrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 28 febbraio 2023, della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un periodo di mesi due e dell'allegata deliberazione del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS- del -OMISSIS-, trasmessi al Prof.-OMISSIS- a mezzo posta elettronica in data -OMISSIS-;
- in parte qua e quatenus opus , del Regolamento di Ateneo dell'Università degli studi di Roma La Sapienza avente ad oggetto i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori (DR 438/2020 Prot. 9899/20 del 5.2.2020, di seguito “Regolamento di Ateneo”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi,
(i) l'avviso di avvio di procedimento disciplinare prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
(ii) i verbali delle sedute del Collegio di Disciplina -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-;
(iii) il parere vincolante, acquisito al Protocollo universitario in data -OMISSIS- al -OMISSIS-, espresso dal Collegio di Disciplina;
(iv) la nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il Collegio di Disciplina ha rigettato l'eccezione di pregiudizialità penale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della “Sapienza” Università di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, l’odierno ricorrente, professore ordinario presso la Sapienza Università di Roma, ha impugnato il decreto rettorale in epigrafe indicato, recante la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un periodo di due mesi, unitamente, in parte qua , al Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori di cui al D.R. n. 438 /2020 e agli atti presupposti del procedimento, parimenti indicati in oggetto, chiedendone l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche.
2. Espone in fatto di aver ricevuto avviso di avvio del procedimento disciplinare da parte del Delegato della Rettrice, con nota del -OMISSIS-, a seguito del rinvio a giudizio dello stesso ricorrente nell’ambito di un procedimento penale per il reato di cui agli artt.110 e 322, comma 4, c.p., che gli contestava di aver redatto un bando su misura per le competenze e curriculum del Prof. C., per compensare quest’ultimo del mancato versamento delle somme a lui dovute nell’ambito di un progetto di ricerca in quanto, “ indipendentemente dalle imputazioni che si fondano sulle disposizioni degli artt. 110 e 322 comma 4 del codice penale, queste condotte appaiono come una eclatante violazione dei doveri di correttezza legati allo status di docente e sono tali da gettare discredito sull’Ateneo presso il quale il Prof. […] presta servizio ”, e di aver prodotto una memoria il successivo -OMISSIS-, deducendo la necessità di sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione del processo penale in corso e contestando la fondatezza degli addebiti mossigli.
2.1. In riscontro, il Delegato della Rettrice riteneva di non dover sospendere il procedimento disciplinare in ragione della sua autonomia rispetto al giudizio penale ai sensi del comma 1, dell’art. 12 del Regolamento di Ateneo (D.R. n. 438 del 5.2.2020) e di dover deferire il procedimento al Collegio di Disciplina, potendo l’addebito dare luogo ad una sanzione più grave della censura (cfr. nota -OMISSIS-del -OMISSIS-).
2.2. Il Collegio di Disciplina convocava pertanto il ricorrente per l’audizione del -OMISSIS-, il quale, in quella sede, rinnovando l’eccezione sulla pregiudiziale penale, contestava l’addebito fattogli, consistente nell’asserita redazione del bando, poi vinto dal Prof. C., su misura per quest’ultimo, e richiedeva in via istruttoria, di accedere alle registrazioni audio delle conversazioni intercorse tra altri due soggetti (il Dott. E. e il Dott. S.) richiamate nell’atto di incolpazione. All’esito dell’audizione, il ricorrente depositava a mezzo PEC una memoria difensiva unitamente ai relativi documenti a comprova.
2.3. Con nota del -OMISSIS-, il Collegio di Disciplina precisava le ragioni di rigetto dell’eccezione di pregiudizialità penale, rilevando che “ per i procedimenti disciplinari che riguardano i docenti universitari non esiste più normativamente e per quanto interessa in questa sede la pregiudizialità penale ”, e, in accoglimento della richiesta di parte, trasmetteva a mezzo PEC tre file audio “ in vista della prossima audizione in ordine alla quale ci si riserva di comunicare aggiornamenti”.
2.4. Il ricorrente era poi nuovamente convocato per l’audizione del -OMISSIS-, nel corso della quale il Collegio di Disciplina chiedeva chiarimenti in merito alla collocazione temporale delle registrazioni audio rispetto al bando di concorso in questione; alle ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe rilevato, quale membro della relativa Commissione valutatrice, le difformità esistenti tra i requisiti e gli importi da lui proposti al Consiglio di Dipartimento e quelli contenuti nel bando poi pubblicato; nonché ai rapporti con gli altri componenti la Commissione.
2.5. In data -OMISSIS-, il ricorrente trasmetteva poi a mezzo PEC un’ulteriore memoria difensiva al Collegio di Disciplina, il quale tuttavia comunicava, il seguente -OMISSIS-, di aver concluso le proprie attività il -OMISSIS-.
2.6. In data -OMISSIS-, l’Università trasmetteva quindi il decreto -OMISSIS-, di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un periodo di due mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 28 febbraio 2023, unitamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS- del -OMISSIS- e alla relazione predisposta dal Settore disciplinare docenti dell’Ufficio affari penali, disciplinari e contenzioso, con i verbali del Collegio di Disciplina del -OMISSIS-, del -OMISSIS-, del -OMISSIS-, del -OMISSIS-.
3. Ritenendo illegittima la sanzione disciplinare, in quanto “adottata all’esito di una istruttoria frettolosa, carente, unilaterale, inquisitoria, lesiva del principio del giusto contraddittorio e delle garanzie sostanziali che presiedono i procedimenti di natura afflittiva”, la parte ha quindi articolato le seguenti censure:
I. « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 del DPR 3/1957. Violazione e/o falsa applicazione dell’All. B Parte VI punto 1 lett. a) al TUPI. Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del Regolamento di Ateneo. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto », eccependo in via pregiudiziale la violazione dell’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare a seguito dell’avvio, sui medesimi fatti, del giudizio penale nei confronti dello stesso ricorrente.
II. « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 comma 1 della Legge n. 240/2010 e ss. mm. ii.; eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 CDFUE e art. 6 CEDU », in quanto non sarebbe stato garantito un effettivo contraddittorio tra accusa e difesa, né sul materiale probatorio acquisito nel corso dell’istruttoria, né sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, né sulla comunicazione tempestiva di chiusura dell’istruttoria.
II.I. « In via subordinata: illegittimità in parte qua del Regolamento di Ateneo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 comma 1 della Legge n. 240/2010 e ss. mm. ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 CDFUE e art. 6 CEDU » laddove esso non prevedrebbe strumenti e facoltà difensive idonee ad assicurare all’incolpato la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di