TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-11-25, n. 202400754
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2024
N. 00754/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dapprima dagli avv. Aldo Ceci e Simona Giuliani e successivamente dall’avv. Giuseppe Merola, con domicilio eletto presso il suo studio in Fondi (LT), via M. Fiore 19 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvgiuseppemerola@puntopec.it;
contro
Comune di -OMISSIS- (LT), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dapprima dall’avv. Martina Iannetti e successivamente dall’avv. Sergio Di Zitti, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente in -OMISSIS-, piazza Municipio 1;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Adelindo Maragoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Giorgio Avvisati in TI, via E. Monti 13;
per l’annullamento
- quanto all’atto introduttivo del giudizio, della nota prot. n.-OMISSIS-, recante diniego ed archiviazione della s.c.i.a. prot. n. -OMISSIS-, in variante al permesso di costruire n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- quanto ai motivi aggiunti, dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata il 10 agosto 2021, oltre che di ogni altro presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- è proprietaria, per atto rogato dal notaio -OMISSIS- rep. n.-OMISSIS-, racc. n. -OMISSIS-, del 10 gennaio 2019, dell’immobile situato in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, distinto nel locale catasto al -OMISSIS-, legittimato dai permessi di costruire in sanatoria n.-OMISSIS- (concesso per la realizzazione del fabbricato), n. -OMISSIS-(assentito per ampliamento e mutamento di destinazione d’uso) e dalla s.c.i.a. prot. n. -OMISSIS-(presentata per mutamento di destinazione d’uso). Con permesso di costruire n. -OMISSIS-, -OMISSIS- ha ottenuto di poter procedere alla demolizione e ricostruzione del cespite in discorso con ampliamento in sopraelevazione, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, l. reg. 18 luglio 2017 n. 7, mediante realizzazione di un nuovo fabbricato di tre piani, di cui uno semi-interrato e due fuori terra, oltre alle pertinenze. Riferisce al riguardo -OMISSIS- che nel progetto presentato e così approvato dall’Amministrazione civica l’indicazione della quota di 0,00 ml si riferisce alla strada asfaltata posta sul fronte ingresso del fondo, mentre la quota 0,35 ml designa quella effettiva del piano di campagna originario del lotto; inoltre, rappresenta che, in seguito alla scoperta di una falda acquifera, l’imposta delle fondazioni del fabbricato è stata parzialmente modificata, riservandosi la presentazione di una s.c.i.a. a conclusione dei lavori ex art. 22, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, trattandosi di modifica non integrante una variazione essenziale.
In data 18 dicembre 2020, i Carabinieri forestali di -OMISSIS- hanno disposto il sequestro preventivo d’urgenza del cantiere, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di TI con decreto del -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS- r.g.n.r. Infatti, all’esito del sopralluogo svolto, la polizia giudiziaria ha accertato l’avvenuta esecuzione di opere in difformità dal citato titolo edilizio del -OMISSIS-, consistenti nell’innalzamento dell’intera struttura di ml 1,00 rispetto al manufatto di progetto. Con ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 1° febbraio 2021, quindi, il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la sospensione dei lavori in corso di realizzazione sul fondo dell’odierna ricorrente.
-OMISSIS- ha così presentato la s.c.i.a. prot. n. -OMISSIS- in variante al citato permesso di costruire del -OMISSIS-, nella quale ha prospettato un intervento finalizzato all’innalzamento artificiale del piano di campagna, oltre a modifiche delle partiture interne e ad opere di recinzione. Ciò al fine di regolarizzare la maggiore altezza dell’immobile, comunque ritenuta inferiore al limite del 10% di quella prevista nel progetto (entro il quale la variazione non assume carattere essenziale e non richiede il rilascio di permesso di costruire), come pure le conseguenti opere di sistemazione e di recinzione del lotto. L’Amministrazione civica, quindi, con nota prot. n.-OMISSIS- ha disposto il diniego e l’archiviazione della s.c.i.a. de qua per la presenza di un innalzamento della quota originaria del lotto di 0,43 ml (pari a 0,35 ml di quota del piano di campagna ante operam maggiorati di 0,08 ml corrispondenti al marciapiede dichiarato ivi esistente), situazione fattuale che determina: a) un’alterazione significativa dello stato dei luoghi che incide sia sui parametri di calcolo dei volumi che sui limiti di altezza degli edifici, la quale non può essere legittimata mediante una semplice s.c.i.a. ex art. 22, d.P.R. n. 380 del 2001; b) un mutamento nella funzione delle strutture murarie di recinzione del lotto, che non sono più considerabili come una mera pertinenza, perché assumono una connotazione di contenimento del terreno, in difformità dalle altezze previste dall’art. 16, n.t.a. del PPE ed assoggettate alle prescrizioni del r. reg. 26 ottobre 2020 n. 26, in materia di prevenzione del rischio sismico. In definitiva, il Comune di -OMISSIS- ha concluso che l’intervento edificatorio principale così segnalato da -OMISSIS- rientri nella casistica delle varianti essenziali di cui agli artt. 32, lett. b) e d), d.P.R. n. 380 cit. e 17, lett. c), l. reg. 11 agosto 2008 n. 15.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 21 giugno 2021 e depositato il 13 luglio 2021, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, non avendo il Comune di -OMISSIS- fatto precedere l’atto gravato dal preavviso di rigetto;
II) violazione degli artt. 22, comma 2- bis , d.P.R. n. 380 cit., 17, l. reg. n. 15 del 2008, 17.1 del regolamento edilizio comunale approvato con delibera consiliare n. 112 del 2 ottobre 2008, oltre ad eccesso di potere, perché in sede penale è stata contestata alla ricorrente la variazione della quota d’imposta del fabbricato e l’innalzamento dello stesso a 8,25 ml anziché 7,25 ml, ma la relativa misurazione sarebbe errata in quanto non considera la quota d’imposta prevista dal permesso di costruire collocata a 0,35 ml rispetto al lato fronte accesso carrabile, cioè al piano di campagna che l’immobile precedente, ormai demolito, presentava.
Con ordinanza cautelare -OMISSIS- è stata rigettata la domanda di rilascio di misure interinali, non ravvisandosi il requisito del periculum in mora .
Il Comune di -OMISSIS-, quindi, con ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 10 agosto 2021, sulla base delle evidenze rassegnate nel rapporto dei locali Carabinieri forestali prot. n.-OMISSIS-, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione dei manufatti abusivamente realizzati sul fondo di sua proprietà in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire del -OMISSIS-. In particolare, tali opere consistono in una struttura abitativa edificata in modo difforme da quella assentita, in quanto: a) il piano interrato dell’immobile emerge dal piano di campagna originario di circa ml 1,70 in media, misurato all’estradosso del primo piano