TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400021
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00021/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00044/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



per l'annullamento

- del provvedimento della Questura di Udine n. 9801/2022 del 22 agosto 2022, notificato in data 24 novembre 2022;

- della comunicazione del Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Udine del 2 gennaio 2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con ricorso notificato il 18 gennaio 2023 e depositato il successivo giorno 6 febbraio il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Questura di Udine gli ha ordinato il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, disponendo al contempo il divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS-.

Il provvedimento è stato emesso sul rilievo che il ricorrente era stato segnalato come partecipante ad un rave party nella nottata del 14 agosto 2022 nei pressi del fiume Tagliamento, nel territorio del predetto Comune, località Bugnins.

Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione degli artt.1, lett. c) e 2 del d.lgs n. 159/2011, dell’art. 16 Cost., dell’art. 3 della l. n. 241/1990, illogicità, incongruità, carenza dei presupposti fattuali, intrinseca illogicità della motivazione, sproporzione, incongruenza della motivazione e travisamento.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. All’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è in parte fondato.

5. L’impianto demolitorio del gravame ruota attorno a due fuochi:

a) da un lato, è contestata la natura di rave party della festa organizzata il 14 agosto 2022, definita invece dalla difesa del ricorrente quale “ ordinario convivio ferragostano ”;

b) dall’altro lato è contestata la riconducibilità del ricorrente nell’ambito della categoria tipologica prevenzionale di cui alla lettera c) dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011.

Può prescindersi dall’esame del primo profilo di censura, attesa la natura assorbente e la fondatezza del secondo profilo.

5.1. L’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 prevede che: “ I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via

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