TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400166
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00166/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01309/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45;



contro

Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

a) del provvedimento della Prefettura di Cosenza UTG Area I Ordine e Sicurezza Pubblica a tutela della legalità territoriale Prot. Uscita n.-OMISSIS-, di diniego della documentazione richiesta con istanza di accesso a firma del sottoscritto difensore del ricorrente a mezzo p.e.c. del -OMISSIS-;

b) di ogni altro atto presupposto, coordinato, connesso e/o conseguenziale;

NONCHÉ

per l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti richiesto con istanza del -OMISSIS- e per il risarcimento dei danni derivanti in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti della intimata Amministrazione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il-OMISSIS- e depositato in pari data, -OMISSIS- ha esposto:

-) egli aveva impugnato il decreto del Prefetto della provincia di Cosenza n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate, a tassa ridotta e i correlati atti di diniego dell’accesso agli atti e con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, è stato accolto il ricorso;

-) a seguito di impulso con atto del -OMISSIS-, la Prefettura di Cosenza UTG con nota n. -OMISSIS- ha comunicato che “ in riferimento alla sentenza emessa dal T.A.R. Calabria sul ricorso del nominato in oggetto … procederà con una nuova istruttoria delle istanze ”;

-) con nota Prot. Uscita n. -OMISSIS- è stato comunicato preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990;

-) con istanza del -OMISSIS- egli ha chiesto ai sensi degli artt. 22-25 L. 241/90 s.m.i. il rilascio di copia della documentazione acquisita nel procedimento istruttorio da cui, per come sostenuto nel preavviso di rigetto, emerge la mancanza delle condizioni alle quali il rilascio dei titoli richiesti è subordinato e, in particolare, le ragioni per cui, al momento, l’interessato non riunisce il requisito di buona condotta richiesto dall’art. 138 T.U.L.P.S.., precisando che “in difetto di conoscenza del contenuto di tali documenti oggetto della presente istanza di accesso, non è possibile avere contezza dei motivi asseritamente ostativi e, quindi, esercitare il diritto di difesa nell’interesse del proprio assistito”;

-) con provvedimento Prot. n. -OMISSIS- la Prefettura di Cosenza ha negato l’accesso motivando nel senso che “ il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza ha fatto presente l’impossibilità di assentire l’ostensibilità delle informazioni fornite, anche parzialmente, ostandovi le limitazioni di legge all’accesso ai dati contenuti nella Banca dati delle Forze di polizia, il cui accesso ai dati e alle informazioni e la loro utilizzazione sono disciplinati dall’art. 9 della Legge 121/1981 ”;

-) con memoria difensiva a firma del sottoscritto

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