TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-03-21, n. 202300121
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 00121/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2022 REG.RIC.
N. 00255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2022, proposto da
F A, M B, R C, Nicola D'Alleva, L N, C C, N S, F A, G B, F C, R C, L D C, M I S, R P M, T S, A C, F T, rappresentati e difesi dall'avvocato C D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Sirolli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bromuri, Giulio Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8;
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Aquilano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Poggiofiorito, Associazione Tra Enti Locali per L'Attuazione del Patto Territoriale Sangro-Aventino, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2022, proposto da
F A, F A, M B, R C, Nicola D'Alleva, L N, C C, N S, F A, G B, F C, R C, L D C, M I S, R P M, T S, A C, F T, rappresentati e difesi dall'avvocato C D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C D T in Pescara, viale Riviera n. 49;
contro
Suap - Associazione Tra Enti Locali Patto Territoriale Sangro - Aventino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sirolli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bromuri, Giulio Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
Comune di Poggiofiorito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco De Merolis, Antonio Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 248 del 2022:
per l'annullamento,
della determina regionale n.192 del 26 luglio 2022, recante revisione AUA, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui parere ARTA del 3 maggio 2022, parere ASL del 3 maggio 2022, verbale conferenza di servizi del 13 maggio 2022..
quanto al ricorso n. 255 del 2022:
per l'annullamento,
della presa d’atto n.5 dell’8 agosto 2022 della revisione AUA, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Sirolli S.r.l. e di Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Abruzzo e di Asl Lanciano-Vasto-Chieti e di Suap - Associazione Tra Enti Locali Patto Territoriale Sangro - Aventino e di Sirolli S.r.l. e di Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con il ricorso 248 del 2022, i ricorrenti hanno impugnato la determina n. DPC025/192 datata 26 luglio 2022 della Regione Abruzzo di revisione dell'A.U.A. (adottata con Determina dirigenziale della Provincia di Chieti n. 939 del 15/10/2015, e modificata con Determina dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPC025/276 del 16/11/2016) relativamente alle emissioni odorigene;
- avverso tale provvedimento espongono le seguenti ragioni di censura: - non sarebbe stata acquisita la cd. certificazione antimafia; - il parere negativo reso dal Comune di Poggiofiorito in conferenza di servizi sarebbe stato illegittimamente superato dalla Regione procedente considerandolo non pertinente all’oggetto della CdS, nonostante il medesimo fosse invece coerente con esso ed espresso, come richiesto, sugli aspetti urbanistici (una parte dello stabilimento non sarebbe regolare) e su quelli sanitari (le fonti odorifere non sarebbero state tutte considerate ai fini della valutazione di tale impatto); l’autorizzazione impugnata, pur richiamando l'art. 272 bis del Codice dell'Ambiente che ha disciplinato le "emissioni odorigene", non recherebbe riferimenti puntuali alla disciplina nazionale e sovranazionale e in particolare alle linee guida e agli indirizzi elaborati da parte del Coordinamento istituito presso il Ministero dell’Ambiente come previsto dall'art. 20 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, cui rinvia il citato art. 272 bis, e ciò aggraverebbe il vizio di carenza di istruttoria della impugnata autorizzazione, di per sé già rilevabile dal richiamo acritico ai pareri ARTA ed ASL, tra l’altro in sé lacunosi e perplessi; - anche le prescrizioni dettate per superare le presunte molestie olfattive sarebbero generiche, immotivate, contraddittorie e non ragionevoli (a es. si afferma che basterebbe confinare la sansa vergine in luogo chiuso per impedire tali emissioni, ma nel parere ARTA ampiamente fatto proprio dalla ASL si indica invece il luogo chiuso di stoccaggio della stessa sansa come fonte di emissioni odorifere); - nonostante sia un dato oggettivo la presenza di continue lamentele da parte della collettività per immissioni olfattive, nel caso di specie il piano di monitoraggio è stato interamente rimesso al controllo del privato, con totale assenza delle Autorità in tale fase; - dalla delibera del Sistema Nazionale Protezione del 3 ottobre 2018, n. 38 (documento recante "metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene “), emergerebbe la doverosità della considerazione delle esigenze delle persone coinvolte dalle emissioni in questioni e anche la loro partecipazione ai procedimenti autorizzativi, viceversa nell’autorizzazione in questione non vi sarebbe alcun riferimento alle lamentele pervenute negli anni e non