TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-31, n. 201800400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-31, n. 201800400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800400
Data del deposito : 31 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2018

N. 00400/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Scavi e Condotte s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati R F e A F B, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Panzavuota in Ancona, corso Mazzini n.73;

contro

Comune di Jesi, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il relativo studio in Ancona, c.so Garibaldi 124;

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e C D, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale, in Ancona, Strada di Passo Varano, 19/A;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Ancona,
Azienda Sanitaria Unica Regionale

ASUR

Marche,
ARPAM di Ancona,
Rete Ferroviaria Italiana,
Autorità Ambito Territoriale Ottimale Ancona,
Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Ancona,
Multiservizi Spa, Regione Marche;

nei confronti

Emme Tre s.r.l.;

per l'annullamento

- della comunicazione in data 26/08/2015 di mancato avvio del procedimento per errata individuazione della tipologia di procedimento;

- del diniego a firma del Dirigente del Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico SUAP del Comune di Jesi - Pratica SUAP n. 2015/52 - Fasc. Informatico 2015/08.03/134 in data 19/05/2016;

- della delibera del Consiglio Comunale di Jesi 21/04/2017 n. 58;

- della delibera del Consiglio Comunale di Jesi 27/10/2017 n. 119;

- in parte qua, del regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare 08/02/2008 n. 23 e successive modifiche;

- del diniego a firma del Dirigente del Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico SUAP del Comune di Jesi - Pratica SUAP n. 2017/15 - Fasc. Informatico 2017/08.03/15 in data 06/11/2017;

- in parte qua, degli atti connessi e presupposti del procedimento, tra cui i verbali delle conferenze di servizi, le relazioni tecnico istruttorie, le osservazioni al progetto presentate dalla Ditta Emme Tre s.r.l., i pareri e gli atti interlocutori,

e per

il risarcimento del danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesi, della Provincia di Ancona e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Nell’agosto 2015 la ricorrente presentava, al Comune di Jesi, istanza ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 per realizzare un impianto di distribuzione di carburanti lungo la via Berlinguer, in area classificata agricola e sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Con provvedimento del 28/8/2015 l’istanza veniva dichiarata inammissibile poiché, trattandosi di zona sottoposta a tutela, la localizzazione dell’impianto non avrebbe potuto considerarsi mero adeguamento dello strumento urbanistico ex art. 76, comma 6, della L.r. n. 27/2009, ma sarebbe stata necessaria una variante al PRG vigente.

L’amministrazione invitava pertanto la ricorrente a ripresentare l’istanza ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
invito che veniva accolto con una nuova istanza presentata in data 21/10/2015 secondo la disciplina indicata dal Comune

L’iniziativa subiva tuttavia un’ulteriore battuta d’arresto poiché il Dirigente del SUAP di Jesi, con provvedimento in data 19/5/2016, opponeva un diniego fondato sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’adozione della variante urbanistica, ovvero l’assenza, nel territorio comunale, di aree destinate all’insediamento di impianti di carburanti o alla dimostrazione che le altre aree fossero insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale della richiedente.

Il predetto diniego veniva impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio integrato dal primo ricorso per motivi aggiunti contenente anche richiesta di misura cautelare.

Quest’ultima veniva accolta, da questo Tribunale, con l’ordinanza 5/12/2016 n. 394 che disponeva il riesame della vicenda sulla scorta dei seguenti rilievi in punto di fumus:

“- dal combinato disposto dell’art. 77 delle NTA del PRG e dell’art. 73 della L.r. n. 27/2009 non sembrano emergere profili di contrasto tra il progetto e la disciplina urbanistica comunale, non essendo del resto stati evidenziati neppure dal Comune, fermo restando il rispetto delle norme di tutela trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico (in relazione al quale non è stato dedotto, peraltro, alcun profilo di contrasto);

- di conseguenza, il diniego adottato sul rilievo della sussistenza di altre aree disponibili pare illegittimo, poiché non evidenzia altre ragioni ostative alla locazione dell’impianto, nell’area prescelta, bisognevoli di variante urbanistica per contrasto con il PRG”.



1.2 Con nota del 14/2/2017, il Comune di Jesi comunicava, alla ricorrente, l’avvio del procedimento di riesame. Dopo l’acquisizione del parere favorevole della conferenza di servizi riconvocata per i giorni 16 e 24 marzo 2017, il Consiglio Comunale, chiamato ad esprimersi sulla variante urbanistica, adottava la delibera 21/4/2017 n. 58 con la quale rinviava la decisione, ritenendo necessario acquisire previamente, da un’azienda specializzata, uno studio approfondito della vicenda con particolare riferimento alle possibili ripercussioni sulla viabilità e sul traffico.

In data 11/6/2017 si svolgevano le nuove elezioni amministrative, per cui la decisione avrebbe comunque dovuto essere adottata dal nuovo Consiglio Comunale.

La nuova Giunta, procedendo lungo la linea intrapresa dalla precedente amministrazione, commissionava alla società Te.Ma. di Genova lo studio richiesto dal Consiglio (cfr. delibera 29/6/2017 n. 168).

La citata delibera consiliare n. 58/2017 veniva impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti da valere anche come istanza di esecuzione della misura cautelare di cui all’ordinanza n. 394/2016. Il ricorso conteneva inoltre istanza di risarcimento del danno da ritardo.



1.3 Lo studio commissionato alla società Te.Ma. verificando le possibili ripercussioni sul traffico nello scenario più gravoso, ma anche meno probabile, concludeva affermando che “la capacità della rete è sufficiente ad assorbire il carico veicolare generato dal nuovo impianto e a garantire condizioni di traffico comunque scorrevole”, ma avvertendo tuttavia che “il sistema delle intersezioni e delle rotatorie potrebbe essere invece il più sollecitato e quindi meritevole di approfondimenti progettuali, a partire dalle ipotesi di fluidificazione del traffico formulate nel nuovo PUT e PUMS”. Sotto quest’ultimo profilo lo studio evidenziava, da ultimo, che: “Essendo i punti di accesso e di ingresso del distributore collocati sulla viabilità di servizio del centro commerciale, questo assetto viario potrebbe di conseguenza comportare una significativa modifica nella composizione delle manovre di svolta della rotatoria <Arcobaleno>” (cfr. pag. 14 documento depositato in data 17/10/2017).

Il nuovo Consiglio Comunale, approvando una risoluzione presentata dai componenti della maggioranza, si esprimeva negativamente con delibera 27/10/2017 n. 119, respingendo la proposta di variante urbanistica ritenuta necessaria per la realizzazione del nuovo distributore di carburanti. Le ragioni del diniego possono così essere sintetizzate:

- il nuovo distributore determina una rilevante trasformazione urbanistica ed edilizia attraverso l’ampliamento dell’edificato e la riduzione del suolo agricolo (cfr. lett. a, della risoluzione);

- il distributore compromette ulteriormente la viabilità della zona (cd. Asse Sud che include l’asse Via Zara-Gallodoro classificato ad altissima intensità di traffico), con aumento di carico urbanistico e di inquinamento, in contrasto con le scelte di fondo della pianificazione territoriale (cfr. lett. c-g, della risoluzione);

- desta perplessità la proposta progettuale di entrata e uscita del traffico attraverso la stradina attigua a via Berlinguer che sfocia sulla rotatoria utilizzata dai clienti del centro commerciale “Arcobaleno”, con rischio di creare code aggiuntive nonostante il progetto di ampliamento della citata rotatoria già deliberato dal Consiglio Comunale (cfr. lett. h-i, della risoluzione);

- il traffico provocato dal distributore interferirà con l’esistente pista ciclabile che, in alcuni punti, andrebbe interrotta (cfr. lett. l, della risoluzione);

- non assumono rilevanza, ai fini di legittimare un’aspettativa meritevole di tutela, gli oneri economici sostenuti dalla richiedente per l’acquisizione delle aree e per l’avvio della procedura amministrativa di autorizzazione, trattandosi di oneri legati alla possibilità di un esito sfavorevole del procedimento (cfr. lett. m, della risoluzione).

Sulla scorta della citata delibera n. 119/2017, il procedimento di autorizzazione ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, avviato dalla ricorrente in data 21/10/2015, si concludeva negativamente con diniego adottato dal SUAP di Jesi in data 6/11/2017.

I citati provvedimenti venivano quindi impugnati con il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti, da valere anche come istanza di esecuzione della misura cautelare di cui all’ordinanza n. 394/2016. Entrambi i ricorsi ripropongono l’istanza risarcitoria formulata in precedenza.

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