TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-27, n. 202103949
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 03949/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2021, proposto da
GI SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l’accertamento
dell’illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall’Amministrazione a far data dall’1 luglio 2007 sino al 9 luglio 2010;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione alla corresponsione di quanto indicato in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, riassunto a seguito di declinatoria della competenza territoriale da parte del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, il ricorrente ha chiesto: a) accertarsi l’illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall’Amministrazione a far data dall’1 luglio 2007 sino al 9 luglio 2010 e per l’effetto condannare l’Amministrazione a corrispondere una somma pari all’ integrale corresponsione della retribuzione tabellare, comprensiva dell’intero importo corrispondente all’ex indennità integrativa speciale, ormai conglobata nello stipendio tabellare, per tutto il periodo di servizio sopra indicato prestato all’estero; b) condannare l’Amministrazione a restituire al ricorrente le somme illegittimamente trattenute, corrispondenti all’ex indennità integrativa speciale, per tutto il periodo di servizio sopra indicato; c) condannare l’Amministrazione al pagamento delle successive somme maturate dalla data di presentazione del ricorso sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria.
In