TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-27, n. 202103949

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-27, n. 202103949
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103949
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2021

N. 03949/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00892/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 892 del 2021, proposto da
GI SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



per l’accertamento

dell’illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall’Amministrazione a far data dall’1 luglio 2007 sino al 9 luglio 2010;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione alla corresponsione di quanto indicato in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, riassunto a seguito di declinatoria della competenza territoriale da parte del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, il ricorrente ha chiesto: a) accertarsi l’illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall’Amministrazione a far data dall’1 luglio 2007 sino al 9 luglio 2010 e per l’effetto condannare l’Amministrazione a corrispondere una somma pari all’ integrale corresponsione della retribuzione tabellare, comprensiva dell’intero importo corrispondente all’ex indennità integrativa speciale, ormai conglobata nello stipendio tabellare, per tutto il periodo di servizio sopra indicato prestato all’estero; b) condannare l’Amministrazione a restituire al ricorrente le somme illegittimamente trattenute, corrispondenti all’ex indennità integrativa speciale, per tutto il periodo di servizio sopra indicato; c) condannare l’Amministrazione al pagamento delle successive somme maturate dalla data di presentazione del ricorso sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria.

In

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi