TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202300055
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 00055/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2018, proposto da
Nihao S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Bolzano, via Amba Alagi, n. 30;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G A e B M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, M P e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
Istituto Comprensivo Bolzano 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del provvedimento n. 165/208 del 22.10.2018 notificato dal Comune di Bolzano, avente ad oggetto “accertamento della decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi VLT - Videoterminali con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria, nell’esercizio “SALA DEDICATA” con sede in Bolzano, Piazza Giuseppe Mazzini 15 (prot. n. 7.1/73.09/402274/11/GT dd. 14.07.2011)” (la “Sala”), con ordine di restituire la licenza e chiudere la Sala entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento;
e di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista l’ordinanza cautelare n. 4/2019;
Visti i decreti presidenziali nn. 126/2018, 17/2020, 66/2021, 50/2022 e 99/2022;
Vista l’ordinanza cautelare n. 136/2021;
Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 249/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento n. 7.1/73.09/402274/11/GT del 14 luglio 2011, rilasciava alla signora S J J, legale rappresentante della Nihao Srl, l’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT-Videoterminali, con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria, nell’esercizio “Sala dedicata”, con sede a Bolzano, in piazza Mazzini, n. 15 (doc. 1 del Comune).
In data 24 agosto 2011 il Presidente della Provincia rilasciava alla titolare della Nihao Srl un secondo provvedimento di autorizzazione (n. 7.1/73.09/490926/11/GT), avente identico contenuto del primo (doc. 2 del Comune).
Con nota del 25 gennaio 2016 l’Ufficio provinciale Vigilanza comunicava alla titolare dell’autorizzazione l’avvio del procedimento volto a pronunciare la decadenza dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 e s.m., per la presenza di luoghi sensibili nel raggio di 300 metri dai locali in cui ha sede la “sala dedicata” (doc. 2 della Provincia).
Con successivo provvedimento del 17 marzo 2016 il Presidente della Provincia pronunciava la decadenza dell’autorizzazione del 24 agosto 2011, con conseguente divieto di proseguire l’attività della “sala dedicata” e ordinava alla titolare della Nihao Srl di restituire la licenza e chiudere l’esercizio entro sette giorni dalla notifica del provvedimento (doc. 4 della Provincia).
Avverso il suddetto provvedimento di decadenza e le presupposte deliberazioni della Giunta provinciale nn. 341/2012 e 1570/2012 (che avevano esteso l’elenco dei luoghi sensibili previsti dalla normativa provinciale) la società ricorrente presentava il ricorso sub n. 76/2016 davanti a questo Tribunale, che, con sentenza n. 301/2016 del 31 ottobre 2016, lo accoglieva nella parte in cui era teso all’annullamento delle due sopra citate deliberazioni, con conseguente annullamento anche della pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi VLT emesso in applicazione delle stesse.
Nel frattempo, con l’art. 12 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, è stato delegato al Sindaco competente per territorio il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle sale gioco, unitamente alle relative funzioni amministrative.
Con nota del 27 agosto 2018 il Vicesindaco del Comune di Bolzano comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento per l’accertamento della decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi VLT del 14 luglio 2011, in quanto nel raggio di 300 metri dalla “sala dedicata” si trovano i luoghi sensibili indicati nell’allegato e nella relativa mappa (doc. 3 del Comune).
Con l’impugnato successivo provvedimento definitivo n. 165/2018 del 22 ottobre 2018 il Vicesindaco del Comune di Bolzano prendeva atto dell’intervenuta decadenza (il 24 agosto 2016) del provvedimento del Presidente della Provincia del 14 luglio 2011, vietava la prosecuzione dell’attività e ordinava la rimozione dei giochi leciti presenti nel locale e la restituzione della licenza in oggetto (doc. 4 del Comune).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Illegittimità del secondo ordine di chiusura, violazione di legge, eccesso di potere, temerarietà della lite e contraddittorietà dell’operato delle amministrazioni resistenti”;
2. “Illegittimità del secondo ordine di chiusura per violazione del principio dell’affidamento”;
3. “Illegittimità del secondo ordine di chiusura per illegittimità della normativa provinciale presupposto a causa dell’errore tecnico che determina l’effetto espulsivo sul territorio. Premessa di orientamento: errore tecnico, definizione e conseguenze dell’effetto espulsivo. L’effetto espulsivo secondo le perizie di parte. L’effetto espulsivo secondo la consulenza tecnica d’ufficio pendente al Consiglio di Stato”;
4. “Illegittimità della normativa provinciale, a causa dell’errore tecnico del distanziometro che determina l’effetto espulsivo, per lesione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione”;
5. “Illegittimità della normativa provinciale, a causa dell’errore tecnico del distanziometro che determina l’effetto espulsivo, per violazione dei livelli essenziali e per palese contrasto con la legge di stabilità 2016, con l’Intesa, con la legge di stabilità per il 2018”;
6. “Illegittimità della normativa provinciale, a causa dell’errore tecnico del distanziometro che determina l’effetto espulsivo, per violazione degli artt. 32 e 47 Costituzione. La giurisprudenza che ha cassato l’effetto dei distanziometri analizzati”.
La ricorrente ha quindi chiesto al giudice adito, in via cautelare, di disporre, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione immediata del secondo ordine di chiusura; in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale in relazione alle questioni di legittimità costituzionale non manifestamente infondate rilevate in ordine alle norme indicate, per contrasto con gli artt. 41, 114, comma 3, 117, comma 2, lett. h), 117, lett. m), e 118, 32 e 47 della Costituzione; nel merito, di dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati e, di conseguenza, annullare il secondo ordine di chiusura. Con riserva di istanza risarcitoria.
In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto di ordinare alla Provincia autonoma di Bolzano l’esibizione di ogni atto di istruttoria relativo alla concreta applicazione del distanziometro imposto dalla normativa provinciale, nonché di disporre consulenza tecnica d’ufficio sulla scorta della CTU già disposta sulle medesime questioni dal Consiglio di Stato nella causa tuttora pendente, tesa ad accertare: a) l’idoneità della misura rispetto alle finalità perseguite (i.e. contrasto della ludopatia); b) la concreta applicabilità del distanziometro, intendendosi la verifica che esso individui sia zone interdette che zone in cui è consentito installare sale da gioco, ovvero affermi l’effetto espulsivo; c) l’errore tecnico del distanziometro che, nella sua applicazione in concreto, determinerebbe l’effetto espulsivo con conseguenze sul grado di diffusione del gioco illegale/non autorizzato/non regolamentato (i.e. ad esempio totem ).
Con decreto presidenziale n. 126/2018, pubblicato il 12 dicembre 2018, è stata accolta l’istanza presentata dalla ricorrente ex art. 56 c.p.c., volta ad ottenere misure cautelari monocratiche.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Anche il Comune di Bolzano si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 4/2019, pubblicata il 9 gennaio 2019, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente e disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. L’udienza di discussione del merito è stata fissata per il giorno 9 ottobre