TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2024-12-13, n. 202400910
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2024
N. 00910/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2024, proposto da
Rica Gest. S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Patrizio Ivo D’Andrea e Valentina Ciaccio, con domicilio eletto presso lo studio Patrizio Ivo D’Andrea in Roma, via Antonio Musa, n. 12/A;
contro
Comune di Gubbio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Mariani Marini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mario Angeloni 80/B;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale Umbria 1, Euroferramenta S.n.c. di AN NO & C., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del settore territorio – ambiente del Comune di Gubbio (PG) n. 231 del 30/08/2024, notificata in data 2 settembre 2024 a mezzo PEC;
- ove occorrer possa, del “documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento” e della “relazione di sopralluogo redatta dai tecnici del competente ufficio comunale”, menzionate nell’ordinanza n. 231/2024;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche, allo stato, sconosciuto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gubbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In esito ad un procedimento avviato a seguito di una segnalazione da parte di una persona disabile - nella quale si lamentava la presenza, all’ingresso del punto vendita di prodotti per la casa gestito dalla società ricorrente, di un tornello che impediva l’autonomo accesso ai soggetti con mobilità ridotta, obbligando costoro a chiedere l’intervento del personale del negozio per eliminare l’ostacolo spostando il tornello - il Comune di Gubbio ha adottato l’ordinanza n. 231 in data 30 agosto 2024, impugnata.
2. Il provvedimento, sulla base del riscontro che “ all’ingresso del punto vendita è effettivamente presente un dispositivo (tornello in acciaio), avente una larghezza di m. 0.58, il perno ha altezza di m. 0.65 ”, e dell’affermazione che il dispositivo “ non garantisce l’accessibilità ai sensi del Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989 ”, ha disposto la rimozione del tornello entro novanta giorni, precisando che l’eventuale inottemperanza “ potrà costituire titolo per la revoca anche temporanea dell’agibilità e della conseguente autorizzazione commerciale ”.
3. Nel ricorso, in relazione a vizi di violazione del d.m. del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità , vengono argomentate le seguenti censure:
(i) – in realtà, non esiste alcuna struttura che impedisca l’accesso alle persone con disabilità motoria; infatti:
-- si tratta di un meccanismo meccanico, identico a quelli che si trovano in pressoché la totalità delle medie e grandi strutture di vendita del territorio, composto da un tornello girevole dal quale entrano le persone e da una barra orizzontale sotto la quale passano carrelli o sporte di tela o plastica su telaio;
-- la sua funzione è quella di regolare l’ordinato afflusso e deflusso dei consumatori attraverso un percorso programmato che passa per le scaffalature e termina nel settore, prossimo all’uscita, in cui sono posti i registratori di cassa per concludere l’acquisto; dunque, presidia anche la sicurezza dei locali e l’integrità del patrimonio della struttura di vendita, evitando piccoli furti; la sua installazione è perciò meritevole di tutela da parte dell’ordinamento;
-- è facilmente amovibile e scorre lateralmente sul pavimento, al fine di consentire il passaggio di sedie a rotelle, deambulatori e strumenti analoghi, ma anche di strumenti di lavoro come carrelli semoventi, pulitrici professionali su ruote, etc., ed il perno che lo sostiene non può in alcun modo essere bloccato o chiuso a chiave, ma rimane semplicemente poggiato a terra;
-- ne consegue che chiunque può spostarlo in autonomia, senza bisogno di alcun particolare ausilio; inoltre, quando il punto vendita è aperto, esso è sempre sorvegliato, in special modo presso la zona di accesso e uscita in cui sono presenti anche i contatori di cassa; di talché, ove fosse necessario, è sempre presente personale che può in pochi attimi spostare il perno;
(ii) - l’ingresso del punto vendita è perfettamente