TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400010
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2024
N. 00010/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2023, proposto da
A R di Covati Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ausl Piacenza, Provincia di Piacenza, non costituiti in giudizio;
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia Romagna - ARPAE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G F, P O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rivergaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Fantigrossi, Valeria Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del dirigente del Servizio autorizzazioni e concessioni di ARPAE Piacenza n. Det-Amb-2023-1200 in data 9 marzo 2023, anche, ma non solo, ove si dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi svolta dall’impresa ricorrente in località Niviano di Rivergaro, via Pastore, il non accoglimento dell''istanza di rinnovo della iscrizione dell’impresa ricorrente nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi riguardo all''attività svolta in via Pastore di località Niviano di Rivergaro, la cancellazione della detta impresa dal detto Registro provinciale;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati, e, in particolare: a) della nota prot. n.2022/0313857 del 29.12.2022 della Azienda USL di Piacenza, Dipartimento di Sanità pubblica, b) della nota prot. n.1250 del 16.1.2023 della Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e Urbanistica; c) della nota prot. n. 669 del 17.1.2023 del Comune di Rivergaro, d) della nota prot. n. PG/2023/22681 del 7.2.2023 del Servizio Territoriale di ARPAE, nella parte in cui si assume che nell’area ove si svolge l''attività della ricorrente debba essere vietata la gestione dei rifiuti; e) del provvedimento di ARPAE in data 15.4.2021 di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività della ricorrente, laddove vada interpretato nel senso di disporre l'“allontanamento” dell''attività ex art. 94 del d.lgs. n.152/2006 alla scadenza del termine biennale di efficacia del rinnovo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia Romagna - ARPAE e di Comune di Rivergaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente A R di Covati Giuseppe con il ricorso introduttivo ha chiesto l’annullamento della determinazione del dirigente del Servizio autorizzazioni e concessioni di ARPAE Piacenza n. Det-Amb-2023-1200 del 9 marzo 2023 che dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi svolta dall’impresa ricorrente in località Niviano di Rivergaro, via Pastore, ed il diniego dell'istanza di rinnovo della iscrizione dell’impresa ricorrente nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi riguardo all'attività svolta in via Pastore di località Niviano di Rivergaro nonché la cancellazione della detta impresa dal detto Registro provinciale; è proposto il gravame, altresì, avverso atti e pareri richiamati nel provvedimento impugnato.
Con atto depositato il 24/05/2023 si è costituita in giudizio la resistente Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia Romagna – ARPAE articolando la propria tesi difensiva nella memoria del 03/06/2023.
Con atto del 01/06/2023 si è costituito in giudizio il Comune di Rivergaro spendendo le proprie argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha proposto istanza di rinvio in data 06/06/2023 depositando successivamente memoria il 16/09/2023.
Con ordinanza del 20 settembre 2023 n. 00178 questo Tribunale ha accordato l’invocata misura cautelare “ Considerato che l’art. 94, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, applicabile alle attività “preesistenti”, reca una deroga alla previsione generale relativa alla fascia di rispetto di cui al comma 4, ammettendo l’allontanamento di quelle attività solo all’esito di una verifica di fattibilità della loro delocalizzazione (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 22 ottobre 2019 n. 2212); che nella fattispecie, in assenza di prescrizioni puntuali in tal senso ricavabili dal precedente provvedimento ARPAE del 2021 – giacché solo nel parere comunale ivi richiamato si era fatto generico riferimento ad una simile soluzione evidentemente rinviando le determinazioni conclusive ad un momento successivo –, il divieto ora opposto alla società ricorrente prescinde illegittimamente dalla norma transitoria di che trattasi, per carenza dell’istruttoria a ciò necessariamente finalizzata, e quindi sacrifica la posizione soggettiva tutelata senza in concreto accertarne i margini di protezione; Ritenuto che il periculum in mora è insito negli effetti del divieto, mentre la nota ARPAE del 7 febbraio 2023 esclude allo stato “…particolari criticità in termini di potenziale contaminazione del suolo e della sottostante falda…”, sì da non dovervisi ravvisare, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, la prevalenza di quello pubblico ”.
In data 29 novembre 2023, ARPAE ha depositato la determinazione n. DET-AMB-2023-5026 del 02/10/2023, di sospensione temporanea del provvedimento impugnato in esecuzione dell’ordinanza cautelare sopra menzionata, e precisato le proprie controdeduzioni con memoria del 07/12/2023.
Con atto del 19/12/2023 la ricorrente ha replicato alle avversarie argomentazioni.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2024 dopo ampia discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente ai fini difensivi premette in fatto che la Ancarano esercita l’attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi nella zona industriale del Comune di Rivergaro, sita nella via Pastore della Località Niviano, dal 2005 in forza di autorizzazione per la prima volta emessa dalla Provincia di Piacenza, all’epoca competente in materia, con l’atto prot. n. 82571 in data 4 ottobre 2005; si precisa che tale attività è insediata “a circa una settantina di metri” da un pozzo e presidiata da tutte le misure di sicurezza necessarie ed opportune tanto da questa attività non aver mai destato alcun pericolo di contaminazione delle acque o della falda acquifera.
La difesa attorea espone che con l’entrata in vigore del Codice dell’ambiente è stata sì prevista una distanza minima di sicurezza ma anche una previsione peculiare a tutela degli insediamenti preesistenti contenuta nell’art. 94, comma 5.
Infatti il c.d. Codice dell’ambiente, di cui al D.Lgs. n. 152/2006, all’art. 94 dispone che: “1 . Su proposta delle Autorità d'àmbito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonchè per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonchè, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. 2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano. 3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche