TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-05-29, n. 202300722

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-05-29, n. 202300722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300722
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 00722/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per

-l’annullamento del provvedimento emanato dal Questore di -OMISSIS- in data 30.01.2023 n° Cat.A12/2022/Imm/2^Sez/am/-OMISSIS-, notificato in data 06.02.2023, di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, nonché di ogni atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente;

-l’accertamento dell’illegittimità dell’inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al rilascio del permesso di soggiorno in favore della ricorrente, così come disposto dal Tribunale -OMISSIS- con l’Ordinanza del 24.07.2029 passata in giudicato ex art. 702 quater C.p.c.;

-l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere in ordine alle statuizioni di cui all’Ordinanza del Tribunale -OMISSIS- del 24.07.2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Majidi Fatima ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile l’istanza, dalla medesima presentata, per il rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva. La ricorrente ha formulato, altresì, azione ex artt. 31 e 117 CPA per l’accertamento dell’illegittimo adempimento in ordine al rilascio del titolo richiesto, come disposto dal Tribunale -OMISSIS- con ordinanza ex art. 702 c.p.c. del 24.7.2022.

Per quanto qui rileva, l’impugnato provvedimento risulta fondato sui seguenti elementi, presupposti e considerazioni: -con ordinanza del 24.7.2022 il Tribunale -OMISSIS- ha respinto la domanda proposta dall’interessata per il rilascio di carta di soggiorno ex art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007, quale familiare di cittadino comunitario e ha accolto la domanda subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per “residenza elettiva”, rimettendo alla Questura la verifica della persistenza dei presupposti patrimoniali e reddituali (proprietà esclusiva dell’immobile di abitazione e titolarità della pensione di reversibilità);
-da accertamenti effettuati è emerso che (i) il Comune di -OMISSIS- ha riferito che l’interessata, quale erede del coniuge italiano deceduto, è debitrice della somma di euro 6.000,00 per imposte IMU e TARI, (ii) l’INPS conferma che la richiedente percepisce una pensione di reversibilità di euro 524,00 al mese, (iii) l’Agenzia delle Entrate documenta che l’interessata risulta comproprietaria di immobili nel Comune di -OMISSIS-, non solo con il figlio del defunto ma anche con la sorella del defunto, (iv) la Banca riferisce che l’interessata è debitrice della somma di 16.000,00 euro per un mutuo ipotecario insoluto e per il quale sono già state avviate le relative procedure;
-la richiedente non ha eletto domicilio presso la casa di cui risulta comproprietaria, ma dimora presso altro cittadino straniero;
-la richiedente non risulta in possesso di alcun visto di ingresso per motivi di residenza elettiva, né possiede alcun titolo di soggiorno da convertire in motivi di residenza elettiva;
-le risorse economiche non risultano costituite da cospicue rendite da consentire all’interessata di mantenersi autonomamente senza esercitare attività lavorativa;
-il possesso di proprietà immobiliare non è personale e non costituisce luogo di dimora abituale;
- la situazione economica-patrimoniale non appare corrispondere a quella di persone agiate;
- la richiedente non possiede alcun pregresso titolo da convertire, ove si intendesse considerare la pensione di reversibilità. L’Amministrazione ha, altresì, precisato di non procedere, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, alla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

La ricorrente, in estrema sintesi, ha formulato le seguenti censure: - violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto, nel caso in esame, non si tratterebbe di attività vincolata, con conseguente mancata partecipazione procedimentale;
-violazione degli artt. 7, comma 1, lett. d) e 11, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2007, in quanto, in caso di decesso del coniuge, la pensione di reversibilità riconosciuta alla moglie legittimerebbe la conservazione/riconoscimento del titolo di soggiorno;
-violazione dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999 che prevede il rilascio del titolo di soggiorno per residenza elettiva in favore del titolare di pensione, non essendo necessaria la titolarità di un visto di ingresso, in corso di validità, per residenza elettiva;
in ogni caso, l’ordinanza del Tribunale -OMISSIS- avrebbe già accolto la domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva, salva esclusivamente la verifica della persistenza dei presupposti patrimoniali e reddituali;
-violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto non sarebbero rilevanti asseriti debiti nei confronti del Comune di -OMISSIS- ovvero di una (non meglio definita) “Banca”, né l’assunto della comproprietà dell’immobile abitativo, già sussistente con la sorella del defunto al momento dell’apertura della successione e del tutto insussistente con il figlio del defunto, avendo quest’ultimo rinunciato all’eredità.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha contestato quanto sostenuto in ricorso e ha concluso per l’infondatezza del gravame.

Alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini di seguito precisati.

Sotto un primo profilo, è fondata la censura, di carattere procedimentale, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Giova ricordare che il comma 2 dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. n. 76/2020, dispone che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ”.

Nel caso in esame, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento gravato, non si è in presenza di attività vincolata, atteso che l’Amministrazione, nel verificare la permanenza dei presupposti per il rilascio del titolo in questione, compie valutazioni di carattere discrezionale, come peraltro emerge in maniera evidente dallo stesso tenore letterale del provvedimento qui contestato.

Pertanto, in considerazione del ricordato art. 21 octies , la Questura di -OMISSIS- avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente i motivi ostatavi all’accoglimento dell’istanza e consentire alla medesima di partecipare al procedimento, al fine di rappresentare le ragioni che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione ad adottare un provvedimento di segno diverso da quello concretamente assunto.

Già sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo e va, di conseguenza, annullato.

Quanto alle censure di merito –che possono essere trattate unitamente, essendo connesse sotto il profilo logico-giuridico -, si osserva che l’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999 dispone, per quanto qui rileva, che “ Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: (….) c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia ”.

La titolarità di una pensione, quindi, costituisce titolo autonomo per soggiornare in Italia, purché non intervengano motivi ostativi di altro tipo (ad es., la pericolosità sociale) e opera per il solo fatto oggettivo che lo straniero goda di una fonte legittima di sostentamento quale, appunto, la pensione, indipendentemente dalle ragioni della sua presenza in Italia.

Nel caso in esame la sussistenza della pensione di reversibilità era già stata accertata dal Tribunale -OMISSIS- nell’ordinanza del 24.7.2019 e la permanenza della medesima è stata confermata in sede istruttoria dalla stessa Amministrazione resistente, che ne dà atto nel provvedimento gravato.

Anche sotto tale e ulteriore profilo, pertanto, le doglianze di parte ricorrente sono fondate, potendo restare assorbite le altre questioni sollevate in ricorso.

In definitiva, sotto gli esposti profili il provvedimento è illegittimo e va, pertanto, annullato.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda ex artt. 31 e 117 CPA, atteso che nel caso in esame non si è in presenza di inerzia dell’Amministrazione, ma dell’adozione di un provvedimento illegittimo nell’ambito di un procedimento connotato da discrezionalità.

L’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, dovrà, dunque, instaurare un regolare contraddittorio procedimentale, svolgere un’approfondita istruttoria e assumere un motivato provvedimento a conclusione del procedimento avviato con la presentazione dell’istanza.

Le spese di causa, stante la particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

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