TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-11-16, n. 202301052
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 01052/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00976/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2019, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L P e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 maggio 2019, comunicato a mezzo pec in data 17 maggio 2019, con il quale la Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, ha respinto la domanda di pagamento saldo (prot. A.R.T.E.A. n. -OMISSIS- del 15/10/2018) presentata dalla società ricorrente a valere sul bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera – PIF” annualità 2015 – Misura 4.2, in qualità di partecipante diretto al P.I.F. n. 35/2015 “Multifiliera Mugello” e ha disposto (i) la revoca del contributo assegnato con il decreto n. -OMISSIS- del 27/04/2017 ammontante a € 307.200,00 a fronte di una spesa ammessa di € 614.400,00, (ii) la risoluzione del contratto di assegnazione del contributo sottoscritto dalla -OMISSIS- s.r.l. in data 09/11/2017, prot. n. -OMISSIS-, (iii) l'esclusione del beneficiario dalla misura 4.1.3 fino al 31/12/2020;
- della Nota istruttoria a firma del tecnico incaricato del 6 maggio 2019, allegato parte integrante del suddetto decreto;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La ditta ricorrente, -OMISSIS- s.r.l. (di seguito per brevità anche “-OMISSIS-”), si duole del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 maggio 2019, comunicato a mezzo pec in data 17 maggio 2019, con il quale la Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, ha respinto la domanda di pagamento saldo (prot. A.R.T.E.A. n. -OMISSIS- del 15/10/2018), presentata dalla società ricorrente a valere sul bando condizionato “ Progetti Integrati di Filiera – PIF ” annualità 2015 – Misura 4.1.3, in qualità di partecipante diretto al P.I.F. n. 35/2015 “ Multifiliera Mugello ”, e ha disposto:
- a) la revoca del contributo assegnato con il decreto n. -OMISSIS- del 27/04/2017 ammontante a € 307.200,00 a fronte di una spesa ammessa di € 614.400,00;
- b) la risoluzione del contratto di assegnazione del contributo sottoscritto dalla -OMISSIS- s.r.l. in data 09/11/2017, prot. n. -OMISSIS-;
- c) l'esclusione del beneficiario dalla misura 4.1.3 fino al 31/12/2020.
2) Si è costituita in giudizio la Regione Toscana.
3) Dagli atti di causa risulta quanto segue.
4) In data 9.11.2017, veniva stipulato il contratto di assegnazione tra -OMISSIS- e la Regione Toscana e la domanda di pagamento saldo veniva presentata dal professionista agronomo, all’epoca incaricato dalla ditta ricorrente, sul Sistema Informatico di A.R.T.E.A. (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) con prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2018.
5) L’investimento riguardava l’acquisto di macchine agricole e l’esecuzione di lavori edili, una parte dei quali, per quanto interessa, era identificata in sede di domanda con il termine "Strutture metalliche" consistenti in quattro differenti manufatti secondo la specifica del preventivo n. 1910 del 20/10/2016 emesso dalla ditta -OMISSIS- s.r.l.
6) Nel corso dell’esame istruttorio della domanda di pagamento, la Regione Toscana rilevava la realizzazione di due manufatti anziché quattro (paddock lato ovest e paddock lato est) al costo di € 69.000,00 anziché di € 48.924,76, come preventivato ed approvato in fase di assegnazione.
7) Essendo emersa questa difformità nei costi, la Regione Toscana, con pec prot. n. 106672 del 6 marzo 2019, inviava ad -OMISSIS- la richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 10-bis L. 240/1990.
8) L’agronomo che era stato incaricato dalla ricorrente redigeva la nota “ Integrazioni bis – Richiesta di saldo Cup Artea: 726019” (recante la data del 15 marzo 2019) che inviava dal proprio indirizzo pec in data 17 marzo 2019 con i relativi allegati (prot. Regione Toscana n. 122046), tra i quali il preventivo di spesa 929/2017 della -OMISSIS- s.r.l. (doc. 7 ricorso, con allegati).
9) Successivamente, la Regione, con nota del 25 marzo 2019, evidenziava che “ alcune incongruenze negli importi del preventivo di spesa n. 929/2017 della ditta -OMISSIS- s.r.l. trasmessoci [nella versione ultima trasmessa dall’agronomo con la nota del 17.03.2019] hanno richiesto una verifica di rispondenza e tracciabilità del documento presso la stessa ditta offerente. Dal confronto con il preventivo acquisito dalla ditta -OMISSIS- s.r.l., da essa inviatovi il 18 luglio 2017 a mezzo mail , risulta che il costo preventivato per la costruzione dei due paddock è di 53.543,56 Euro anziché di 70.925,16 Euro come indicato nel preventivo da voi trasmessoci a dimostrazione della congruità del costo di 69.000,00 Euro sostenuto a seguito del ricorso alla ditta -OMISSIS- Srl . Inoltre sul documento che ci avete presentato risultano apposti timbro e firma dell’offerente non presenti nel documento originale. La difformità del documento presentato rispetto al documento originale, per quanto stabilito al paragrafo 6.1 Sanzioni del