TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-08-18, n. 202200714

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-08-18, n. 202200714
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200714
Data del deposito : 18 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/08/2022

N. 00714/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00527/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L A, rappresentata e difesa dagli avvocati S C e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Mauro Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Torino, via G.B. Vico, n. 10;

nei confronti

T C e S Vitiello, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 6962 del 19 febbraio 2021, conosciuta dalla ricorrente in data 12 aprile 2021, con cui il Comune di San Mauro Torinese avrebbe verificato la pretesa ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 197 del novembre 2020, emessa nei confronti dei signori T C e S Vitiello stante la realizzazione di opere in difformità rispetto alle SCIA presentate dai controinteressati nn. 1659 del 14 maggio 2019, 25679 del 16 luglio 2019, non conosciute dalla ricorrente;

- della nota prot. n. 17710 del 26 aprile 2021, con cui il Comune di San Mauro Torinese, espressamente dichiarando di integrare la motivazione del precedente provvedimento del 19 febbraio 2021, ha ritenuto che i controinteressati si siano conformati all'ordinanza di demolizione citata, a fronte di un'attività istruttoria palesemente viziata nei presupposti e basata su fatti totalmente travisati;

- del verbale di sopralluogo svolto dall'Amministrazione in data 8 febbraio 2021;

nonché, con riferimento all'istanza ex art. 116 c.p.a.

per la declaratoria di illegittimità del diniego parziale alla completa acquisizione dei fascicoli inerenti le SCIA presentate dai controinteressati nn. 1659 del 14 maggio 2019 e 25679 del 16 luglio 2019.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27 agosto 2021:

- del verbale di sopralluogo del 23 aprile 2021;

- della s.c.i.a. in sanatoria presentata dai controinteressati del 21.5.2021;

nonché per l'accertamento dell'obbligo e la condanna

- dell'Amministrazione di procedere, ai sensi dell'articolo 19 l. 241/1990 e 27

DPR

380/2001, a adottare provvedimenti inibitori, sanzionatori, ripristinatori e/o repressivi in ordine alla s.c.i.a. in sanatoria, come peraltro preannunciato dall'Amministrazione resistente con la comunicazione di avvio del procedimento del 30 aprile 2021, nonché di concludere il procedimento iniziato con la nota da ultimo citata, ai sensi dell'articolo 2 della l. 241/1990.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Mauro Torinese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra L A è proprietaria di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito in San Mauro Torinese, limitrofo all’immobile di proprietà dei sigg. T C e S Vitiello.

2. Nel luglio del 2020, segnalava all’amministrazione comunale che, nel cortile dei suddetti proprietari confinanti, sarebbero stati realizzati lavori edili in assenza di titolo abilitativo e, con formale diffida del 28.09.2020, intimava l’amministrazione ad esercitare i propri poteri di controllo e sanzionatori. Nello specifico, le opere abusive avrebbero interessato due distinte aree perimetrali: lungo la recinzione situata sul lato nord del cortile, sarebbe stata eseguita la sostituzione di una recinzione metallica esistente sul confine, la sopraelevazione del preesistente muro di recinzione, il posizionamento di un telo oscurante, la piantumazione di una siepe ad alto fusto e la modifica del preesistente piano di campagna. Sul lato ovest, posto al confine con la proprietà della signora C A, invece, sarebbe stato realizzato un muro di contenimento in calcestruzzo, con sovrastante rete metallica, di altezza complessiva superiore a quella massima prevista dagli strumenti urbanistici.

3. Stante l’inerzia del Comune di San Mauro Torinese, la ricorrente adiva questo Tribunale con ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a., che, con sentenza n. 319/2021, condannava l’ente all’adozione di un provvedimento espresso sulla predetta diffida.

4. Nelle more del giudizio, l’amministrazione adottava l’ordinanza di demolizione n. 197/2020, con cui ingiungeva ai controinteressati la rimozione delle opere realizzate abusivamente sul lato ovest del cortile, cioè la sopraelevazione di un preesistente muretto fino a circa 90 cm di altezza, il posizionamento di una rete metallica soprastante di altezza pari a circa 2 metri così superando, nell’insieme, il limite massimo previsto dall’art. 52 comma 3 del Regolamento Edilizio comunale.

5. Con nota prot. 6962 del 19 febbraio 2021, il Comune dava atto della conclusione del procedimento di cui alla succitata ordinanza, avendo accertato il corretto adempimento delle prescrizioni ivi contenute.

6. A fronte di nuove contestazioni pervenute dalla ricorrente con riferimento agli interventi realizzati nella proprietà Como/Vitiello, l’amministrazione procedeva a effettuare un nuovo sopralluogo in data 23.4.2021 e, all’esito delle verifiche espletate, adottava il provvedimento prot. n. 17710 del 26.04.2021, con il quale confermava, con più ampia motivazione, le conclusioni già formalizzate nei precedenti provvedimenti – in particolare nella nota prot. 6962 del 19.02.2021 – in merito alla regolarità delle opere nella loro attuale consistenza.

7. All’esito di un ulteriore supplemento istruttorio, sollecitato dalle proprietà confinanti, con nota prot. n. 17711 del 30.04.2021 il Comune comunicava l’avvio del procedimento finalizzato ad accertare la sussistenza di eventuali ulteriori violazioni in materia urbanistica con riferimento alle opere eseguite sul muro di recinzione lato ovest dell’area cortilizia in questione.

8. In data 21.05.2021, i controinteressati presentavano una SCIA in sanatoria per il risanamento e rialzo del muretto sul lato ovest entro i limiti dell’altezza massima di 60 cm prevista dal P.R.G., allegando alla pratica l’atto di assenso alla conservazione del muretto in questione, nella sua attuale consistenza, prestato dalla signora C A quale proprietaria del fondo confinante.

9. Con il ricorso introduttivo, la signora L A impugna le citate note prot. 6962 del 19.02.2021 e prot. n. 17710 del 26.04.2021, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti censure:

- “I). Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti ”: il provvedimento del 26.04.2021 sarebbe illegittimo poiché adottato per integrare in via postuma la motivazione del precedente accertamento della corretta esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 197/2020;
nella fattispecie, poi, l’integrazione motivazionale successiva, di per sé illegittima, sarebbe stata anche effettuata oltre la fase decisoria che costituisce l’ultima scansione temporale della fase procedimentale, scaduta la quale il potere dell’amministrazione di provvedere si consumerebbe;

- “ II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Violazione dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”: l’istruttoria svolta dall’amministrazione sarebbe stata assolutamente insufficiente, risultando non adeguatamente accertate plurime circostanze segnalate dalla stessa ricorrente nei propri esposti;
tale difetto di istruttoria integrerebbe anche la violazione dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, che impone al responsabile del procedimento di accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari;

- “ III) Violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’articolo 52 del Regolamento edilizio comunale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti ”: l’amministrazione si sarebbe disinteressata degli apporti partecipativi e collaborativi che la ricorrente avrebbe fatto pervenire, agendo, in tali termini, in violazione degli articoli 10 e seguenti della Legge n. 241/1990;

- “ IV) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 52, comma 3 del Regolamento edilizio comunale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, perplessità, contraddittorietà, sviamento di potere ”: l’ordinanza di demolizione n. 197/2020 sarebbe stata eseguita solo parzialmente, non essendosi l’amministrazione avveduta del fatto che l’altezza complessiva del muro di contenimento e della recinzione sarebbe stata innalzata a seguito del livellamento del terreno e risulterebbe, quindi, superiore ai due metri previsti dal Regolamento Edilizio;
inoltre, trattandosi di modificare un muro di contenimento, sarebbe stato necessario un permesso di costruire. Quanto all’intervento sul lato nord, l’insieme delle opere eseguite dai controinteressati avrebbe comportato un radicale mutamento dello stato dei luoghi, comprendente l’innalzamento del piano di campagna preesistente, la trasformazione dei muri di recinzione in muri di contenimento, l’apposizione di un telo oscurante e la piantumazione di alberature e siepi. La recinzione così costituita supererebbe in altezza il limite massimo di 2 metri, circostanza invece esclusa dall’amministrazione, che si sarebbe basata sull’erronea misurazione di tale valore partendo dal piano di campagna dei controinteressati, già oggetto di livellamento.

10. La ricorrente formula, altresì, domanda ex art. 116 c.p.a. di accertamento dell’illegittimità del diniego tacitamente opposto dal Comune di San Mauro Torinese sulla richiesta di accesso a copia delle SCIA n. 1659 del 14.05.2019 e n. 2569 del 16.07.2019, nonché della relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 44399 del 12.10.2020, con conseguente condanna dell’amministrazione all’ostensione della menzionata documentazione.

11. Si è costituito in giudizio il Comune di San Mauro Canavese per resistere al ricorso, eccependone la parziale inammissibilità per difetto di interesse e chiedendone il rigetto nel merito.

12. A seguito della produzione di nuova documentazione depositata in giudizio dall’amministrazione, in data 27.08.2021 parte ricorrente proponeva motivi aggiunti di ricorso al fine di ottenere l’annullamento del verbale di sopralluogo del 23.04.2021 e della SCIA in sanatoria del 21.05.2021 per illegittimità derivata, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di procedere, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, all’adozione di provvedimenti inibitori, sanzionatori, ripristinatori e/o repressivi in ordine alla predetta SCIA, e dell’obbligo di concludere il procedimento iniziato con la comunicazione di avvio del procedimento del 30.04.2021, ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 241/1990.

13. A sostegno del gravame, la ricorrente articola unico motivo rubricato “ Violazione dell’articolo 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nullità del verbale di sopralluogo del 23 aprile 2021 per carenza degli elementi essenziali. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 27 e 31 del

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