TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-05-28, n. 202103575

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-05-28, n. 202103575
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202103575
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 03575/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04328/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4328 del 2020, proposto da
A S, rappresentata e difesa dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari collegiali:

1) della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, rimessa a mezzo PEC il 1/9/2020, di autorizzazione ex art. 21, comma 4 D.Lgs 42/2004 a lavori da eseguirsi su immobile soggetto a vincolo monumentale, nella parte nella quale l'efficacia dell'autorizzazione medesima veniva subordinata "alla piena osservanza delle prescrizioni di seguito specificate ....";

2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021, tenutasi ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020 e dell’art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La ricorrente è proprietaria di un appartamento facente parte della unità immobiliare sita in Napoli, alla Via dei Tribunali, 339, censita al N.C.E.U. Foglio Sez. SLo-FG2 P.lla 218, sub. 20, ultimo piano, scala A.

Con D.M. del 29/7/1912, l'edificio veniva dichiarato d'interesse nazionale ex art. 5 legge

20/6/1909 n. 364, limitatamente al " porticato e a tutti gli altri ornamenti di piperno che trovansi a decorazione del detto palazzo".

Con licenza edilizia 129 del 28/12/1973, il Comune di Napoli, assentiva la realizzazione di balconi, la modifica di varie finestre e la demolizione della scala di accesso ai terrazzi.

Con D.M. 22/10/1993, infine, l'edificio veniva dichiarato "di interesse particolarmente importante” ai sensi della citata legge 1/6/1939 n. 1089 e veniva quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela consentite nella legge stessa.

Con nota assunta al protocollo n. 16880 del 19/12/2019, la ricorrente chiedeva alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli l'autorizzazione, ex art. 21, comma 4, D.Lgs 42/2004 per la realizzazione di opere interne al suo appartamento e, segnatamente, per realizzare la demolizione tramezzi, ripristino infissi e scuri esistenti ed il rifacimento di servizi, impianti idrico ed elettrico e pavimenti.

La Soprintendenza, con la nota qui impugnata, autorizzava gli interventi ma subordinatamente alla piena osservanza delle prescrizioni così specificate:

“- è escluso dalla presente autorizzazione l'abbattimento del muro di confine con la proprietà C. Tale demolizione era stata erroneamente autorizzata con nota n. 1651 del 12/12/2016

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