TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-02-22, n. 201700289
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Pubblicato il 22/02/2017
N. 00289/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2014, proposto da:
D C, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella (C.F. DNGLMR63H08G333C), con domicilio eletto presso Luigi M. D'Angiolella in Salerno, via Dogana Vecchia,40 c/o Visone;
L F non costituito in giudizio;
contro
Comune di Montella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A S (C.F. SGGNTN65L28A509W), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave, 1 c/o Avv. Criscuolo;
nei confronti di
Francesco Cianciulli non costituito in giudizio;
Bruno Cianciulli, Marco Cianciulli, rappresentati e difesi dall'avvocato Rossella Verderosa (C.F. VRDRSL65R51A509L), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so V. Emanuele, 127 c/o Rizzo;
per l'annullamento
del permesso di costruire in sanatoria n. 24/2013 rilasciato dal Comune di Montella in data 6.12.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montella, di Bruno Cianciulli e Marco Cianciulli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione interessata e ai controinteressati, i ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n. 24/2013 rilasciato dal Comune di Montella a Francesco Cianciulli, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 36 e 38 d.p.r. 380/2001, degli artt. 9 e 33 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Montella, dell’art. 3 l. 241/1990, per eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà dell’azione amministrativa;
Il Comune di Montella e i controinteressati si sono costituiti regolarmente in giudizio contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Va respinto il primo motivo di ricorso, in quanto l’art. 38 del d.p.r. 380/2001 prevede che l’amministrazione possa applicare una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite anche solo in caso impossibilità di procedere a rimessione in pristino, indipendentemente dal tipo di vizio che ha caratterizzato la procedura. Si tratta di una norma che è ispirata dalla chiara esigenza di evitare che l’autore dell’abuso edilizio possa trarre assoluto beneficio dalla circostanza che è impossibile ripristinare lo stato dei luoghi e, quindi, effettuare la demolizione delle opere abusive.
Può, quindi, l’amministrazione rilasciare un permesso di costruire in sanatoria sulla base della citata normativa, purché motivi adeguatamente sull’impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi che resta la prima sanzione privilegiata dall’ordinamento.
Il Ctu, nominato da questo Tribunale, ha evidenziato che solo parte dell’opera è abusiva, e che le opere realizzate dai controinteressati sono state effettuate in violazione della normativa urbanistica, perché è stato utilizzato un volume maggiore di quello assentibile, di circa complessi mc 145 (cfr., pag, 6 della relazione di chiarimenti depositata dal ctu in data 11 maggio 2016). Le argomentazioni spese dal Ctu in proposito sono condivisibili e, pertanto, il ricorso è fondato nella parte in cui è stato impugnato il permesso in sanatoria per la violazione della citata normativa urbanistica.
Il Ctu ha poi evidenziato che l’immobile può essere riportato alla legalità attraverso la demolizione del primo piano che garantirebbe meglio rispetto ad altre soluzioni (demolizione parziale del primo piano) la staticità e la regolarità dell’immobile in considerazione della zona sismica su cui è stato realizzato l’intervento. Tali conclusioni sono condivisibili, perché l’art.