TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2018-06-20, n. 201800878

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2018-06-20, n. 201800878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201800878
Data del deposito : 20 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2018

N. 02286/2018 REG.RIC.

N. 00878/2018 REG.PROV.CAU.

N. 02286/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2018, proposto da


More S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Margherita n. 31;


contro

- Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, E C, B C, A C, A I F, G P, B R, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo presso la sede dell’ente;
- Tangenziale di Napoli S.p.A. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della disposizione dirigenziale n. 2 del 16.03.2018, notificata il successivo 5.04.2018, recante l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione n.68/PR/2017 rilasciata alla società ricorrente;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso e per quanto di ragione, se ed in quanto lesiva degli interessi della ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento nota prot. 59642 del 18.01.2018, nonché il parere del Settore Avvocatura del Comune di Napoli, nota prot. n. 182177 del 22.02.2018 mai comunicato alla ricorrente e conosciuto solo con la notifica del provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che l’impianto pubblicitario in questione sembra assoggettato ai vincoli posti dal codice della strada (art. 23) regolante l’esposizione di cartelli e insegne visibili dalle infrastrutture autostradali;

Considerato pertanto che l’atto impugnato sembra sorretto da congrui elementi, rappresentati dalla società concessionaria Tangenziale di Napoli, idonei a giustificare l’esercizio del potere di autotutela ed immuni dai vizi dedotti dal ricorrente;

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui all’art. 55 del CPA;

Ravvisato che le spese della fase cautelare vanno poste a carico della parte soccombente;

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