TAR Catania, sez. IV, sentenza 2012-06-11, n. 201201484

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2012-06-11, n. 201201484
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201201484
Data del deposito : 11 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02188/1996 REG.RIC.

N. 01484/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02188/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2188 del 1996, proposto da:
Societa' Lavori Impianti Metano-Sicilia S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. N S, con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR, in Catania, via Milano, n. 42/b;

contro

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, Ministero del Tesoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n.149;

per l'annullamento

della sospensione in via cautelativa della erogazione dei saldi dei contributi per la realizzazione di opere di metanizzazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato , del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e del Ministero del Tesoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Collegio ritiene la controversia in esame estranea alla cognizione del giudice amministrativo, atteso che parte ricorrente agisce a tutela di un diritto soggettivo.

Invero la giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione ha affermato che le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (CFR. Cass. Sez. Un., n. 15644 del 2010;
Cass.Sez. Un., n. 441 del 2007;
Cass. Sez. Un. n. 22661 del 2006).

Più in particolare, ad esempio, con riguardo ad ingiunzione per il pagamento di canone di concessione di cava, è stato affermato che l'opposizione dell'intimato, qualora contesti la legittimità della procedura di riscossione, ovvero riguardi, non l'esistenza, l'efficacia, la portata o lo svolgimento del rapporto di concessione, bensì l'an, il quomodo od il quantum debeatur, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (CFR. Cass.Sez. un., n. 16165 del 2002).

Ebbene nella fattispecie in esame si controverte intorno alla pretesa della societa’ ricorrente di percepire la liquidazione del residuo credito a saldo cosi’ come determinato a seguito di collaudo e controllo tecnico amministrativo andato a buon fine.

E' palese, dunque, che nel caso in trattazione si controverta in ordine al diritto soggettivo del concessionario di percepire il credito in questione;
esula, invece, dalla controversia qualsiasi riferimento sia al rapporto concessorio sottostante, sia all'esercizio di poteri discrezionali-valutativi della P.A. nella determinazione del canone.

Consegue che, ad avviso del Collegio, nella fattispecie in esame la giurisdizione è del giudice ordinario.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte ed agli orientamenti giurisprudenziali pure prima richiamati, questo Tribunale deve declinare la propria giurisdizione, e, conseguentemente, dichiarare inammissibile il gravame.

La causa va rimessa dinanzi al giudice ordinario competente, che parte ricorrente potrà adire entro il termine perentorio previsto dall’art. 11, comma secondo, c.p.a.

Tenuto conto delle circostanze di fatto e delle questioni giuridiche sottoposte al vaglio del collegio, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.

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