TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-06-03, n. 202201543
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Pubblicato il 03/06/2022
N. 01543/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2014, proposto da
Consorzio Gestione Servizi - C.G.S. Salerno S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;
contro
Comune di Contursi Terme, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, largo Plebiscito, n. 6 c/o Scarpa;
Responsabile pro tempore del Servizio Ufficio Edilizia e Ll.Pp. del Comune di Contursi Terme, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.1/2014 a firma del responsabile del servizio ufficio e ll.pp. del comune di Contursi Terme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Contursi Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 maggio 2022 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe recante ordine di demolizione di opere assentite con d.i.a. del 2007 sul presupposto della necessità, per alcune, di un permesso di costruire, in quanto attività edilizia non liberalizzata, per altre, della loro difformità rispetto al progetto presentato e all’esistenza di vincoli insistenti nella zona sito dell’impianto di depurazione delle acque reflue industriali al cui servizio i manufatti sono stati realizzati.
2. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Ad avviso della ricorrente, l’ordinanza sarebbe illegittima in quanto si tratterebbe di opere tutte assentibili con d.i.a. e di variazioni modeste rispetto al progetto presentato. Vengono articolate anche censure di carattere formale afferenti la motivazione del provvedimento e la menomazione della partecipazione procedimentale della società interessata, meglio descritte nel ricorso.
4. All’udienza di smaltimento del 6 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua di quanto dichiarato da parte ricorrente negli scritti defensionali e all’udienza di discussione, ove ha precisato la permanenza dell’interesse limitatamente a due delle opere contestate ossia un cancello e una pesa interrata.
In tale parte il ricorso merita accoglimento.
Non c’è dubbio che trattasi di opere modeste, peraltro già presenti nel progetto presentato, che non necessitano di alcun permesso di costruire in quanto non realizzano alcun significativo incremento di volume, le quali, in sede di esecuzione, hanno subito variazioni non essenziali quanto alla loro semplice ubicazione. Ciò premesso è pacifico che in presenza di opere soggette a s.c.i.a., è illegittimo il provvedimento di demolizione che risulti privo di un adeguato corredo motivazionale in ordine alla ritenuta corrispondenza della fattispecie concreta a quella astrattamente definita dal legislatore come idonea a pregiudicare l'interesse pubblico sotteso al potere amministrativo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, e pertanto tale da giustificare l'irrogazione della più grave sanzione demolitoria (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 14/01/2020, n.166) e nel provvedimento gravato, al di là del mero richiamo all’esistenza di vincoli – dei quali non viene nemmeno specificata la preesistenza o meno rispetto alla presentazione della dichiarazione – alcuna ponderazione dell’interesse pubblico confliggente con quello del privato è stata compiuta dall’amministrazione, sicché l’ordinanza è illegittima per tale assorbente ragione.
5. Stante la natura delle questioni sollevate dalle parti, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.