TAR Trieste, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201200422

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201200422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201200422
Data del deposito : 15 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00059/2011 REG.RIC.

N. 00422/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00059/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2011, proposto dal
Comune di Savogna D'Isonzo, rappresentato e difeso dall'avv. P V, con domicilio eletto presso Carlo Berti in Trieste, piazza S. Giovanni 4;

contro

La Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa per legge dall'avvocato D I, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
il Comune di Cimolais;

per l'annullamento:

A) del decreto del Direttore centrale ambiente energia e politiche per la montagna dd. 4 novembre 2010, n. 2824 della Regione FVG, di approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo nell'ambito del "Bando per l'assegnazione di contributi per interventi di ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale,etcc.-Attività 4.2 a - linea di intervento 2 del Programma Operativo Reg.le

FESR

2007/-2013, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del FVG;

B) del provvedimento della Dir.Gen.le Amb., Energia e Politiche per la Montagna della Regione FVG, prot. SPM/0063225 13.20 dd. 2.11.2010, di mancato accoglimento di osservazioni e documentazione a seguito di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo;

C) del provvedimento della Direz.Cent. Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna della Regione FVG dd. 19.7.2010 n. prot. 008417/SGR-SPM/13.20, di diniego di accoglimento della domanda di contributo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il presente ricorso, presentato dal Comune ricorrente, si rivolge avverso il provvedimento regionale con cui la richiesta del comune di ottenere un contributo nell'ambito dell'intervento comunitario volto a favorire il recupero del patrimonio edilizio avente carattere storico culturale è stata rigettata.

Il comune illustra la valenza storica e culturale dello stabile appartenuto al primo parroco del paese, personalità in campo culturale particolarmente rilevante. La ristrutturazione comportava il rifacimento di alcune parti dell'edificio e il recupero degli elementi costruttivi presenti per adibire l'immobile ad uso collettivo. Sennonché la regione ha dichiarato non ammissibile la domanda per mancanza del requisito previsto dall'articolo quattro comma terzo del bando, ossia la verifica del carattere storico artistico e culturale prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

Nonostante i chiarimenti forniti alla regione, il contributo non venne concesso.

In via di diritto il comune deduce il travisamento dei fatti in quanto il carattere storico culturale dell'immobile risulta dimostrato. Inoltre sussiste una contraddittorietà all'interno della motivazione e tra vari atti amministrativi, nonché la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 42 del 2004.

Infine, contrariamente a quanto sostiene la regione, il progetto non prevede una demolizione dell'immobile né il venir meno del suo carattere storico culturale, ma unicamente quelle modifiche indispensabili per adeguare l'immobile alle norme vigenti pur mantenendo il suo carattere.

Resiste in giudizio l'amministrazione regionale che contesta integralmente il contenuto del ricorso.

Sia parte ricorrente sia parte resistente hanno ulteriormente ribadito con apposite memorie le rispettive tesi giuridiche.

Nel corso dell'udienza del 14 novembre 2012 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è il provvedimento regionale di non ammissione al contributo comunitario dell'intervento proposto dal comune riguardante il recupero e l'utilizzo collettivo di una casa avente valenza storica.

La questione giuridica, ancorché articolata in tre motivi di ricorso risulta unica, e riguarda il rispetto da parte dell'intervento proposto dell'articolo quattro terzo comma del bando. In particolare, va esaminata la permanenza del carattere storico dell'edificio anche dopo l'effettuazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo.

Orbene, ad avviso di questo collegio, dalla documentazione versata in atti risulta la previsione di una demolizione totale con ricostruzione dell'edificio, ma con il recupero di alcuni elementi architettonici e il mantenimento delle caratteristiche volumetriche, tipologiche, costruttive e formali esistenti, il che consente il pieno rispetto del citato requisito previsto dal bando nonché delle finalità dell’intervento economico comunitario.

Va poi considerato che la stessa legge regionale urbanistica - oltre che la normativa statale - includono tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli che comportano una completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria;
si veda in particolare l'articolo quattro della legge regionale 19 del 2009.

In sostanza, la finalità precipua del contributo, quella di mantenere il carattere storico architettonico dell'edificio, risulta perfettamente conforme al progetto redatto dal comune e per il quale doveva quindi essere concesso il contributo, laddove la demolizione risulta tecnicamente obbligata dalla situazione esistente e dalla necessità di abbattere le barriere architettoniche.

Il mantenimento del carattere storico e culturale dell’edificio nel caso in esame non discende dalla demolizione o meno dei muri, ma dalla natura della casa, che aveva ospitato l’eminente parroco Butkovic (uomo di vasta cultura conosciuto e stimato non solo nelle Valli) e le cui caratteristiche vengono sostanzialmente conservate e anzi valorizzate dall’intervento previsto.

In altri termini, il diniego qui gravato appare immotivato e contrastante con la normativa applicabile oltre che con gli stessi dati di fatto quali emergono dalla documentazione versata in atti.

L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell’impugnato diniego e l’inserimento dell’intervento in graduatoria (con eventuale storno, ove necessario, da parte della Regione delle somme corrispondenti attingendo ad altri capitoli di bilancio), laddove le spese del giudizio devono seguire l’ordinaria regola della soccombenza.

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