TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-01-27, n. 202100164

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-01-27, n. 202100164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100164
Data del deposito : 27 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2021

N. 00164/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01039/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2020, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F F e S P, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, pubblicata in data -OMISSIS- munita di formula esecutiva in data 31.10.2012 e notificata il 21.10.2013, non impugnata, come da certificazione ex art. 124 delle disposizione attuative al codice di procedura civile, che condanna il Ministero della Salute “al pagamento in favore della ricorrente del corrispondente

indennizzo e al risarcimento del danno biologico nella misura del 3%, oltre interessi

e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo i parametri di cui alla VIII categoria

della Tabella A allegata al DPR 30/1/81, n. 834”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Nessun atto depositato ai fini della presenza a verbale ai sensi dell'art. 4, decreto-legge n. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi