TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-12-09, n. 202100854

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-12-09, n. 202100854
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100854
Data del deposito : 9 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2021

N. 00854/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00427/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 427 del 2021, proposto da
Svas Biosana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C E e M L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asur - Azienda Sanitaria Unica Regionale - Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa declaratoria di illegittimità

del silenzio inadempimento serbato dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche in merito all'istanza inoltrata dalla ricorrente società con nota prot. n. GC201/21 del 28.4.2021, trasmessa a mezzo pec in pari data, volta all'avvio del procedimento diretto all’adeguamento del corrispettivo a titolo di revisione prezzi in ordine alla determina n. 122 del 28.1.2010, comunicata con nota prot. n. 105 del 15.2.2010, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura aperta della fornitura triennale di materiale per medicazione standard e medicazione avanzata occorrente a tutte le sedi operative di zona territoriale della suddetta Azienda, secondo gli importi indicati nella fattura n. 23/A del 20.1.2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

e per il conseguente ordine all’Asur Marche di provvedere sulla predetta istanza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asur Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con nota prot. n. GC201/21 del 28.4.2021, trasmessa a mezzo pec in pari data, da valere anche come messa in mora, la società ricorrente - divenuta aggiudicataria, con determina n. 122 del 28.1.2010, della fornitura triennale di materiale per medicazione standard e per medicazione avanzata occorrente a tutte le sedi operative nella zona territoriale dell’Asur Marche - ha chiesto l’aggiornamento dei prezzi ritenuto dovuto in relazione all’esecuzione delle prestazioni derivanti dal relativo contratto e dalle successive proroghe, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1164 c.c. e 115 del d.lgs. n. 163/2006, per tutto il periodo pregresso non soggetto a prescrizione.

Tale richiesta è successiva al sollecito di pagamento in data 30 dicembre 2020, relativo alla fattura della Svas Biosana s.p.a. n. 23/A del 20.1.2015, avente ad oggetto il credito lordo complessivo di € 4.886,77 e riguardante il periodo compreso tra il mese di gennaio 2010 e quello di dicembre 2013.

L’istante assume che ulteriori precedenti richieste di revisione dei prezzi erano state già inoltrate all’Asur con le note del 3.4.2015 e del 7.7.2015.

Con il presente ricorso, quindi, la ricorrente, sull’assunto che l’Amministrazione sanitaria non avrebbe dato riscontro alla propria istanza e premettendo la giurisdizione dell’adito giudice, trattandosi di una controversia in materia di silenzio su questione (revisione prezzi di un contratto di appalto di servizi) devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Asur pur a fronte di un obbligo di provvedere e che, per l’effetto, la stessa Asur sia condannata a provvedere entro il termine di trenta giorni, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Si è costituita in giudizio, per resistere, l’intimata Amministrazione sanitaria, la quale ha preliminarmente eccepito l’intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto dell’istanza di provvedere, oltre che l’inammissibilità del ricorso, atteso il riscontro esplicito, sotto forma di diniego (mai impugnato), fornito dall’Asur Marche con la nota del 12 novembre 2012 rispetto alla precedente richiesta di analogo tenore inoltrata dalla società ricorrente e assunta al protocollo dell’Azienda il 2 novembre 2012, di cui quella del 28 aprile 2021 sarebbe meramente ripetitiva. Di qui l’insussistenza dell’obbligo di provvedere su detta ultima istanza del 28 aprile 2021. Né a diverse conclusioni si potrebbe giungere tenuto conto del ricorso proposto innanzi a questo Tribunale nel 2016 (RG n. 736 del 2016), volto sempre ad ottenere la revisione dei prezzi, essendo quest’ultimo ormai estinto per rinuncia, dal che si ricaverebbe anche la carenza di interesse della ricorrente ad ottenere l’accertamento della pretesa revisionale per cui è causa. Nel merito, l’Amministrazione deduce l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

All’esito della camera di consiglio del 3 novembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

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