TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-10-14, n. 202106461
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Pubblicato il 14/10/2021
N. 06461/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2021, proposto da Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Napoli e Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
nei confronti
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Armando Carratù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della procedura di gara indetta dal Comune di Napoli avente ad oggetto la "manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, Annualità 2021" pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Napoli l'11 marzo 2021;
della nota del Comune di Napoli prot. n.2021/0277389 dell’1.4.2021, a mezzo della quale il Comune di Napoli ha confermato integralmente i contenuti del citato Disciplinare tecnico del 15.1.2021 prot. IG/2021/69;di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto, ivi incluso, ove occorra, del verbale di sorteggio pubblico del 19.1.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando di gara (comprensivo del relativo Disciplinare di gara e del Disciplinare tecnico) per l’ “Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualità 2021, attraverso la conclusione un Accordo Quadro ex art.54, comma 3, del D.lgs. n.50/2016”.
Il citato bando, unitamente agli altri atti di gara è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Napoli in data 11 marzo 2021 e prevede che il relativo affidamento del servizio messo a gara, della durata di 12 mesi decorrenti dalla stipula del relativo Accordo Quadro, sia suddiviso in n.5 lotti complessivi, articolati secondo partizioni omogenee del territorio cittadino.
Il capo 4 del disciplinare tecnico, nel dettare cogenti prescrizioni per la valutazione di stabilità degli alberi, prevede che “Le indagini di verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni e le indagini di verifica statica, visiva e strumentale, delle piante arboree, devono essere condotte da parte di dottore agronomo iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e forestali, mediante l’applicazione del metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment)”.
Espone parte ricorrente che con specifico riferimento alle sopradescritte disposizioni dell’avviso pubblico, ed in ragione della loro radicale ed illegittima portata lesiva e discriminatoria nei confronti della categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici, avuta notizia dell’avviso pubblico, ha trasmesso al Comune di Napoli la nota prot. n.1341 OR/sg del 19.3.2021, al fine di richiamare l’attenzione dello stesso ente locale sui sopradescritti profili di cui all’art.4 del disciplinare tecnico, in esecuzione dei quali risulterebbe arbitrariamente esclusa la possibilità di svolgere, in sede di esecuzione del servizio in futuro affidato, le indagini di verifica visiva e statica, visiva e strumentale, degli esemplari arborei, da parte di professionisti Agrotecnici e Agrotecnici laureati regolarmente iscritti nel relativo Ordine professionale, riservando detta possibilità in capo ai soli Dottori Agronomi e Dottori Forestali in ordine allo specifico segmento di attività di che trattasi.
Il Collegio Nazionale, nella stessa nota del 19.3.2021, ha pertanto invitato il Comune a rimeditare i contenuti della lex specialis contemplando la possibilità, in seno all’art.4 del disciplinare tecnico, che le prestazioni riguardanti l’indagine visiva e statica degli esemplari arborei possano essere utilmente svolte anche dagli iscritti all’ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati oltreché dai Dottori Agronomi e Forestali.
Il Comune di Napoli, dal canto suo, ha riscontrato la citata nota del Collegio Nazionale con nota prot. n.2021/0277389 dell’1.4.2021, nella quale ha ritenuto di precisare che il profilo lamentato dal Collegio Nazionale ed enucleato nel capo 4 del Disciplinare tecnico non si configura quale requisito di partecipazione alla gara ma come prescrizione tecnica a cui le ditte devono attenersi in fase di esecuzione, sicché detta disposizione non evidenzierebbe alcuna natura lesiva nei confronti degli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in quanto il bando si rivolge ad altra categoria di operatori economici (cioè le ditte interessate alla manutenzione delle alberature cittadine).
Avverso gli atti impugnati per come specificati in epigrafe parte ricorrente deduce:
- violazione e/o falsa applicazione dei principi, di non discriminazione e di libera concorrenza nonché falsa applicazione della legge 7.1.1976 n.