TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202301508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202301508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301508
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 01508/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00512/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 512 del 2015, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall’avv. F C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento n. -O- datato 30 settembre 2014 del Direttore dell’Ufficio Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno notificato il 26 novembre 2014 con il quale è stata respinta la richiesta avanzata dal ricorrente di ammissione alla tutela legale prevista dall’art 18 del D.L. n. 67 del 1997;

-di ogni provvedimento presupposto consequenziale e connesso, tra i quali il preavviso di rigetto comunicato con nota n. -O- del 17 aprile 2013 ed i pareri resi dall’Avvocatura dello Stato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

Vista la documentazione di parte ricorrente del 2 settembre 2022;

Vista la memoria dell’Avvocatura dell’8 settembre 2022;

Vista la memoria del ricorrente del 14 settembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Calogero Commandatore, nell’udienza pubblica del 29 marzo 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 22 gennaio 2015 e depositato l’11 febbraio successivo parte ricorrente – -O-– ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta la richiesta di ammissione alla tutela prevista dall’art 18 del d.l. n. 67 del 1997 convertito con legge n. 135 del 1997.

In punto di fatto, il ricorrente ha premesso di essere stato sottoposto a tre procedimenti penali:

-il primo per il reato di -O- per non aver denunciato l’attività illecita conclusosi con sentenza di assoluzione del 13 marzo 2008 per non aver commesso il fatto;

-il secondo in ragione del -O-conclusosi con sentenza di assoluzione del 27 gennaio 2006 perché il fatto non sussiste;

- il terzo per -O- definito con una pronuncia di condanna riformata in appello in senso favorevole al predetto con la formula assolutoria perché il fatto non sussiste.

Per i medesimi fatti il ricorrente, inoltre, ha evidenziato di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con il completo proscioglimento da ogni accusa.

A seguito di ciò, parte ricorrente ha presentato una domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale relative ai procedimenti penali che lo hanno riguardato ai sensi dell’art 18 del d.l.. n 67 del 1997.

In data 17 aprile 2013 l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis l. 241 del 1990, stante il parere negativo dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, in base al quale con riferimento al procedimento penale concernente l’accusa di -O- la condotta del predetto “ non aveva alcuna attinenza con il perseguimento dei fini istituzionali dell’Arma e dei compiti dell’istituto ”, non rientrando nella fattispecie di cui all’art 18.

Il ricorrente ha presentato osservazioni evidenziando che dalle suddette contestazioni si era dovuto difendere nella sua qualità di -O-. Inoltre, rilevava che per la medesima vicenda era stato coinvolto il dott. -O- – Dirigente del Commissariato di PS – e che, a seguito della pronuncia di proscioglimento, il predetto aveva ottenuto il rimborso delle spese legali sostenute.

Il 30 settembre 2014 l’Amministrazione resistente ha adottato la determinazione con la quale ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente, in ossequio al parere dell’Avvocatura dello Stato, rilevando che il coinvolgimento del ricorrente “ è stato determinato essenzialmente dal vincolo di parentela esistente con un imputato di reato connesso e, pertanto, i fatti oggetto di indagine risultano collegabili alla sua vita di relazione e non anche al rapporto di servizio con l’Amministrazione di appartenenza ”.

2. Il ricorrente, pertanto, ha impugnato tale provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 18 del D.L n. 67 del 1997 (convertito in legge 25-3-97 n. 135). Eccesso di potere per travisamento di fatti;

2) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 18 del D.L n. 67 del 1997(convertito in legge 25-3-97 n. 135). Incongrua rappresentazione dei fatti

In specie, parte ricorrente contesta la legittimità dell’operato dell’Amministrazione rilevando la sussistenza del collegamento tra la contestazione oggetto del giudizio penale per il quale è stata avanzata la richiesta di rimborso spese e l’adempimento degli obblighi istituzionali allo stesso riferibili in ragione della sua qualità di Ispettore di PS.

3)

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