TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401309
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Pubblicato il 30/04/2024
N. 01309/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2021, proposto da
Comune di Monticelli Pavese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G F F e F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore ,
Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
Istituto Comprensivo di Chignolo Po – Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, in persona del Dirigente Scolastica pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dell'1.6.2021 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia n. AOOUSPPV.REGISTRO UFFICIALE.U.0001687 di chiusura per l'anno scolastico 2021/2022 della scuola primaria nel plesso scolastico di Monticelli Pavese;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso, compresa, ove occorrer possa, la comunicazione informale del 17.5.2021 della Dirigente dell'Istituto comprensivo di Chignolo Po, nella misura in cui contiene la decisione di chiusura del plesso di Monticelli da parte del Ministero dell'Istruzione – Ambito territoriale di Pavia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia e dell’Ambito territoriale di Pavia;
Vista l’ordinanza cautelare n. 708/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Terza;
Viste l’ordinanza collegiale n. 6244/2021 e l’ordinanza cautelare n. 5099/2021 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta;
Vista l’ordinanza collegiale n. 3007/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Quinta;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il dott. G N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto dell’1.6.2021 il Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XII (Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia) ha determinato la dotazione organica dell’autonomia delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pavia, per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 81/09 e dell’art. 64 commi 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Prima dell’adozione di tale decreto, in data 17.5.2021, l’Amministrazione comunale di Monticelli Pavese aveva ricevuto una comunicazione via email da parte della Dirigente dell’Istituto comprensivo di Chignolo Po che informava il Sindaco “che in modo informale l’USP Pavia ha comunicato che in merito all’oggetto (i.e.: organico di diritto scuola primaria a.s. 2021/2022 – Monticelli Pavese), per carenza di alunni ed esigenze di razionalizzazione delle risorse, nel plesso di Monticelli Pavese non sarà autorizzata alcuna classe per l’a.s. 2021/2022”.
Avverso il decreto e la comunicazione indicati in epigrafe è insorto il Comune di Monticelli Pavese che, con ricorso notificato in data 18/06/2021 e depositato il successivo 21/06/2021, ne ha chiesto l’annullamento.
Premette che:
- in data 21.4.2021 la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Chignolo Po ha motivatamente richiesto (all. 3) al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, l’attivazione di una pluriclasse “numericamente congrua a quanto disposto dal d.P.R. 81/2009” a Monticelli Pavese per l’anno scolastico 2021/22;
- in data 28.4.2021, anche il Sindaco di Monticelli Pavese ha chiesto (con nota prot. 435 del 28.4.2021) l’attivazione, per l’anno scolastico 2021/22, di una pluriclasse “numericamente congrua a quanto disposto dal d.P.R. 81/2009” nel plesso di Monticelli Pavese, spiegandone congrue ragioni (poi dedotte in sede giurisdizionale);
- nelle more, lo stesso Ministero dell’Istruzione con nota n. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0013520 del 29.4.2021 avente ad oggetto le “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno 2021/22”, avrebbe previsto, per l’anno scolastico 2021/22, la possibilità di ampliare ulteriormente i margini di flessibilità, stabilendo che “il riparto regionale e il numero complessivo dei posti comuni dell’organico di diritto rimane immutato rispetto al precedente anno scolastico, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, così come già concordato con il Ministero dell’economia e delle finanze” (all. 7);
- in data 6.5.2021, il Sindaco e il Vicesindaco hanno richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia l’assegnazione alla scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Monticelli Pavese dell’organico di diritto previsto dall’art. 10, d.P.R. 81/2019 (prot. 477 del 6.5.2021), motivando tale istanza in ragione delle previsioni in aumento delle iscrizioni per il triennio seguente (2022/23 – 2023/24 – 2024/25);contestualmente, hanno richiesto l’istituzione di una pluriclasse per l’anno scolastico 2021/22 (all. 8).
Deduce i seguenti motivi di diritto:
“ I. Eccesso di potere, contraddittorietà manifesta, ingiustizia, carenza d’istruttoria e irragionevolezza ”.
I.1. Sarebbero violati i criteri stabiliti con la circolare ministeriale AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0013520 del 24.4.2021, che consentirebbe di distribuire l’organico con maggiori “margini di flessibilità” e prevede, soprattutto, “la possibilità di attivare le pluriclassi in “caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate”, sottolineando, inoltre, come “le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto alla scuola e per assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario delle lezioni seguite l’anno precedente”.
L’art. 2, comma 2, d.P.R. 81/2009 prevede che ai fini della corretta distribuzione dell’organico e delle classi si tenga conto delle “caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati” e delle “condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà”, imponendo, al successivo comma 5 e come confermato dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, “di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali”.
L’art. 10, comma 1, d.P.R. 81/2009, prevede che “le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni”, e per l’a.s. 2021/2022 era prevista l’iscrizione, presso la scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Monticelli Pavese, di 9 alunni (di cui 5 della classe I e 4 della classe V).
Sarebbero stati sussistenti, pertanto, le condizioni per attivare la pluriclasse nella scuola di Monticelli.
I.2. L’amministrazione scolastica, poi, non avrebbe in alcun modo preso in considerazione la previsione di crescita allegata alle molteplici richieste di attivazione di una pluriclasse presso il plesso di Monicelli Pavese.
Sarebbe dimostrata la previsione di un incremento costante degli iscritti alla scuola sì da raggiungere, per l’anno scolastico 2024/2025, il numero di 30 iscrizioni (all. 4). Parimenti, non sono state considerate dall’Amministrazione scolastica i motivi che sostenevano la richiesta di attivazione della pluriclasse avanzata dall’Amministrazione comunale (all. 3 e all. 5).
In particolare, la conformazione geo-morfologica del territorio comunale e la densità di popolazione dello stesso renderebbero il comune di Monticelli Pavese assimilabile ai comuni di montagna, con la popolazione sparsa in 30 cascine, con strade di accesso al comune strette, ammalorate e tortuose (ciò che determinerebbe un notevole disagio per gli alunni costretti a frequentare la scuola del comune vicino).
Del tutto contraddittoriamente e irragionevolmente, l’inserimento ulteriore degli alunni provenienti da Monticelli Pavese nella scuola di Pieve Porto Morone farebbe lievitare (i.e., avrebbe potuto far lievitare), a dire del Comune ricorrente, il numero della classe, a tal punto da rendere necessario ed urgente lo sdoppiamento della stessa (occorrendo, inoltre, considerare l’idoneità delle strutture scolastiche ad ospitare “nel pieno rispetto del distanziamento sociale anche gli alunni eventualmente provenienti dai paesi limitrofi”, anche in ragione “dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19”).
I.3. L’Amministrazione scolastica non avrebbe considerato adeguatamente che, come indicato dal Comune, il trasporto degli ulteriori nove alunni alla scuola di Pieve Porto Morone, plesso già frequentato dagli alunni monticellesi delle scuole medie, risulterebbe pressoché impossibile.
La vastità del territorio, la distanza esistente tra un’abitazione e l’altra, nonché la condizione delle strade che collegano Monticelli Pavese a Pieve Porto Morone non consentirebbero allo scuolabus di effettuare il servizio nel rispetto degli orari scolastici né sarebbe possibile all’unico scuolabus presente percorrere la tratta due volte.
“ II. Eccesso di potere sotto ulteriore e diverso profilo. Contraddittorietà manifesta, illogicità e ingiustizia. Violazione del principio di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost.. ”.
La decisione assunta con i provvedimenti impugnati sarebbe contraddittoria con il decreto interministeriale del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’Economia e Finanze AOOGABMI.REGISTRO DECRETI.R.0000087.01-02-2019 che ha attribuito al Comune di Monticelli Pavese un finanziamento pari a € 1.324.774,99 per opere di edilizia scolastica da eseguirsi presso la scuola primaria del plesso monticellese.
Il Ministero finirebbe, così, per imporre la chiusura del plesso, dopo averne finanziato i lavori di ristrutturazione.