TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-02-02, n. 202300316
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 00316/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
a) del provvedimento della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, prot. del Registro Ufficiale Entrate n. 46197 (218650413/211491655), notificato al ricorrente in data 19.5.2022, avente ad oggetto: “notifica provvedimento di cancellazione elenco visto di conformità e revoca servizio Entratel”;
b) del provvedimento della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, prot. del Registro Ufficiale Entrate n. 48589 (219694256/212510067) notificato al ricorrente in data 26.5.2022, avente ad oggetto: “Revoca Entratel e Visto di conformità”, disponendosi in particolare la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità a decorrere dal 01/01/2018 e la revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico "Entratel", a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento a norma dell'art. 8 comma 4 D.M. 31/07/1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18 luglio 2022 e depositato in pari data, il ricorrente espone che:
- nelle date del 27.10.2021 e del 12.11.2021, l’Ufficio Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate gli contestava la dichiarazione resa di non aver commesso violazioni gravi e ripetute per la loro entità alle disposizioni in materia contributiva e tributaria, poiché dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria risultavano carichi pendenti, relativi alle cartelle di pagamento, alcuni ancora da definire;
- il predetto Ufficio precisava di avere avviato il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del D.M. 164/1999 per l’attività del visto di conformità;
- in data 23.3.2022 veniva redatto dall’Ufficio Audit il processo verbale di constatazione, prot. n. 27435 nel quale veniva contestata l’apposizione del visto di conformità irregolare su diversi modelli dichiarativi dal 2018 per assenza del requisito soggettivo della presenza di procedimenti penali pendenti, nella fase del giudizio per reati finanziari, nonché il mancato pagamento di una sanzione irrogata ai sensi dell’art 39 D.lgs. n. 241/1997 relativa al visto di conformità infedele;
- l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento notificato in data 26.5.2022, disponeva la cancellazione del ricorrente dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità a decorrere dal 01/01/2018, nonché la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata in data 2/3/2000, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento stesso.
Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, dei suddetti provvedimenti articolando le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 21- bis, quinquies, nonies L. 241/1990, nonché dei principi di legalità, di certezza dei fatti compiuti, nonché eccesso di potere per il vizio sintomatico di ingiustizia manifesta, carenza di motivazione del provvedimento con violazione strisciante del principio del contraddittorio. Eccesso di potere manifesto con riferimento alla retroattività dell'efficacia del provvedimento” .
Con riferimento alla verifica sulla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del D.M. 164/1999 per l’attività del visto di conformità, il ricorrente evidenzia che l’Agenzia delle Entrate farebbe riferimento a due procedimenti penali a carico del ricorrente in relazione ai quali, in data precedente all’emissione del provvedimento impugnato, ossia il 10.3.2022, lo stesso sarebbe stato assolto. Secondo il ricorrente inoltre i reati tributari non rientrerebbero comunque tra i “reati finanziari” di cui al D.M. 164/1999. Con riferimento ai contestati carichi tributari pendenti deduce che essi sarebbero dovuti a un “documentabile stato di crisi di liquidità dovuto all’insolvenza di svariati clienti, salvo poi avere rateizzato e definito le stesse, attivando presso l’Agente della Riscossione lo strumento della rateazione agevolata dei carichi iscritti a ruolo”; in ogni caso la cancellazione dall’apposito elenco avrebbe dovuto avere efficacia dalla data di notifica del provvedimento e non, come ritenuto dall’Agenzia delle Entrate, avere efficacia retroattiva al 2018.
2) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 21 e 25 del D.M. 164/1999. Eccesso di potere sotto i profili della ingiustizia manifesta, del travisamento dei fatti e della illogicità e irragionevolezza della motivazione addotta. Eccesso di potere, da parte dell’Agenzia delle Entrate, laddove non ha applicato tassativamente e in modo tipizzato la previsione normativa specifica in materia di cui all’art. 3, co. 4, del DPR 322/1998” .
Il ricorrente contesta la revoca dell’abilitazione Entratel, gravemente preclusiva dello svolgimento della sua attività professionale, lamentandone l’illegittimità, perché adottata ai sensi dell’art. 25 del D.M. n. 164/1999, il quale rinvia espressamente - ai fini della revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica - all’art. 3, co. 4, del DPR n. 322 del 1998.
2. Si è costituita l’Agenzia dell’Entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza cautelare n. 532 del 09/09/2022, è stata solo parzialmente accolta la richiesta di adozione di misure cautelari “sospendendo gli effetti degli atti impugnati nella parte in cui dispongono la revoca dell’accesso al servizio telematico Entratel a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento” .
4. All’udienza pubblica del 22 novembre 2022 la causa è passata in decisione.
5. Il Collegio, a conferma di quanto delibato in sede interinale, ritiene fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente contesta