TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-07-26, n. 201901908

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-07-26, n. 201901908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901908
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2019

N. 01908/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2019, proposto da
Seminario Arcivescovile S. Pio X di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F M in Catania, via Monfalcone N° 17;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 843/18 dell'11/05/2018 del Tribunale di Messina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Seminario Arcivescovile San Pio X, creditore dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Biblioteca Regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina in virtù del decreto ingiuntivo n. 843/18 dell’11/05/2018 del Tribunale di Messina, chiede l'ottemperanza al giudicato, anche a mezzo di commissario ad acta, in quanto l’Amministrazione debitrice non ha eseguito il decreto ingiuntivo prima indicato, con il quale l’amministrazione intimata è stata condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di Euro 20.464,05 oltre gli interessi legali e le spese del procedimento monitorio.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Rileva il Collegio che per quanto risulta dagli atti, l’inadempimento dell’Amministrazione perdura.

Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, risulta ritualmente notificato presso la sede dell’Ente il 13.06.2018, e dichiarato definitivamente esecutivo in data 25.09.2018 in mancanza di opposizione. Infine, in data 07.11.2018, parte ricorrente ha notificato atto di diffida all’Assessorato per ottenere il pagamento di quanto dovuto.

Pertanto, la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo della stessa di eseguire il giudicato.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori. Sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di diffida, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.

L’Assessorato intimato dovrà, al fine di ottemperare, porre in essere il pagamento del dovuto entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, che il Collegio ritiene di individuare nel Segretario Generale del Comune di Palermo, con facoltà di delega ad un dirigente del medesimo Comune in possesso di idonea competenza.

Insediandosi entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente.

Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

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