TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-08-08, n. 202000581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-08-08, n. 202000581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000581
Data del deposito : 8 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2020

N. 00581/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Malta 2, interno 2 A;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

1) del provvedimento 28 settembre 2016 n. prot. MD GMIL REG -OMISSIS-di cancellazione del ricorrente dall'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2014;

2) del decreto a firma del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, datato 19 dicembre 2016, trasmesso con nota del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, 1° Reparto – 1^ Divisione – 1^ Sezione M-D

GCIV REG

2017 -OMISSIS-, recante autorizzazione al transito del ricorrente nella Seconda Area del personale civile, limitatamente ed esclusivamente alla sola parte in cui dispone il predetto transito nella qualifica originaria di <sottocapo di seconda classe>;

3) del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II

Reparto – 6^ Divisione, di cui alla comunicazione M_D GMIL -OMISSIS- 23-05-2017;
avente ad oggetto <Promozione al grado superiore dei Sottocapi in servizio permanente del Corpo Equipaggi della Marina Militare e dei Nocchieri di Porto inclusi nell’aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2014>, limitatamente ed esclusivamente nella sola parte in cui non ha disposto la promozione del ricorrente al grado superiore di sottocapo di sottocapo di prima classe.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020, il dott. Luca Morbelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. -OMISSIS-, già sottocapo di seconda classe della Marina militare transito nei ruoli dell’amministrazione civile della difesa, ha impugnato il provvedimento di cui al punto n. 1 dell’epigrafe, di cancellazione dell’aliquota 31 dicembre 2014 per l’avanzamento al grado superiore.

In particolare il ricorrente, già incluso nell’aliquota di avanzamento al grado superiore 31 dicembre 2014, è stato dichiarato dal Dipartimento militare di medicina legale della -OMISSIS-con verbale in data 7 settembre 2016, permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato e dichiarato idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa.

Il provvedimento è stato giustificato in quanto, a mente dell’art. 2 commi 2 e 7 d.m. 18 aprile 2002, la domanda di transito nei ruoli dell’amministrazione civile della difesa sospende tutte le procedure di avanzamento.

Il ricorrente ha altresì impugnato il decreto di cui al punto n. 2 dell’epigrafe, con cui è stato autorizzato il suo transito nel ruolo dei dipendenti civili della difesa, nella qualifica di sottocapo di seconda classe.

Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo con cui è stato dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare, violazione e falsa applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento, violazione e falsa applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, travisamento, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta. La norma invocata dall’amministrazione sospende le procedure di avanzamento dalla data di presentazione della domanda di transito nei ruoli civili, pertanto, poiché la domanda è stata presentata in data successiva al 31 dicembre 2014 e poiché la promozione dovrebbe retroagire a tale ultima data l’amministrazione sarebbe incorsa nei vizi denunciati. Il ritardo dell’amministrazione avrebbe pregiudicato il conseguimento del grado superiore precedentemente maturato. In ogni caso la sospensione non potrebbe riferirsi ad un grado già maturato precedentemente. Il ricorrente avrebbe maturato in data 31 dicembre 2014 i requisiti per l’attribuzione del grado superiore. Infine l’abrogazione dell’art. 1077 d.lgs. 66/10 dovrebbe fare ritenere che anche nel caso di transito nei ruoli del personale civile il militare abbia diritto all’attribuzione del grado superiore.

Il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

Con atto di motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui al n. 3 dell’epigrafe, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente nell’attribuzione del grado superiore.

All’udienza dell’8 luglio 2020 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

L’impugnativa è rivolta avverso il provvedimento che ha escluso dal conferimento del grado superiore il ricorrente, a motivo della domanda di transito nei ruoli civili della difesa.

Il ricorso non è fondato.

L’avanzamento dei sottufficiali al grado superiore è regolato dal codice dell’ordinamento militare.

In particolare l’art. 1056 d.lgs. 66/10 stabilisce:

“Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.

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