TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-04-15, n. 201404063
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N. 04063/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C C, rappresentata e difesa dall'avv. C S, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via della Balduina, 63;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della graduatoria finale di merito approvata dalla Commissione del concorso per il reclutamento di 147 Allievi Finanzieri per l'anno 2009, consegnata il 23.2.10;
- del verbale n.1 del 27.7.09 della Sottocommissione per la valutazione della prova scritta consegnato il 23.2.10, ed allegati sconosciuti dalla ricorrente perché non consegnati;
- della nota prot. n. 30266/10 del 17.2.10 della Guardia di Finanza — centro reclutamento, ufficio contenzioso —;
- della nota della Guardia di Finanza, Centro Reclutamento di Roma, prot. n.0190074/10 del 17.11.2010,
- della Comunicazione di non idoneità psico-fisica, datata 5.11.09, della Sottocommissione per la visita medica di revisione del concorso per il reclutamento di 147 Allievi Finanzieri per l'anno 2009;
- della Comunicazione di non idoneità psico-fisica, datata 15.10.09, della Sottocommissione per la visita medica preliminare del concorso per il reclutamento di 147 Allievi Finanzieri per l'anno 2009;
- ed ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 2 aprile 2014 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti di cui al verbale;
Considerato che, con atto di rinuncia regolarmente notificato, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso;
Ritenuto che, in considerazione di quanto precede, null’altro resti al Collegio se non dare atto della rinuncia;
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi per compensare le spese;