TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2012-12-05, n. 201201660

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2012-12-05, n. 201201660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201201660
Data del deposito : 5 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03599/2012 REG.RIC.

N. 01660/2012 REG.PROV.CAU.

N. 03599/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3599 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Edil Global S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. I S in Napoli, via Michelangelo da Caravaggio, n. 70/D Parco Millefiori;


contro

- Comune di Galluccio, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Giovanni Mascia in Napoli, via Duomo n. 296;
- Ministero dell'Interno, Prefetto di Caserta, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione comunale n. 122 dell'11.07.2012 concernente la rescissione del contratto rep. n. 22 del 9/6/2011 e successivi atti di sottomissione relativi ai lavori di urbanizzazione e realizzazione di 120 loculi nel cimitero comunale;
della nota prefettzia n. 83/2011 concernente informativa interdittiva;
della nota del 2/1/2012 della Questura di Caserta;
della nota del 9/2/2012 del Comando provinciale Carabinieri di Caserta;
della nota del 10/1/2012 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta;
della nota del 29/11/2011 della DIA di Napoli;
della relazione del 14/5/2012 del Nucleo Investigativo Interforze;
nonché degli atti connessi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Galluccio e di Ministero dell'Interno e di Prefetto di Caserta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’interdittiva prefettizia impugnata non sembra sorretta da sufficienti elementi a seguito dei mutamenti avvenuti nella compagine sociale, per cui gli atti impugnati vanno sospesi nelle more della trattazione del merito ad una prossima udienza;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui all’art. 55 del CPA;

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