TAR Milano, sez. IV, sentenza 2014-03-27, n. 201400803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2014-03-27, n. 201400803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201400803
Data del deposito : 27 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00128/2014 REG.RIC.

N. 00803/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2014, proposto da:
Sviluppo Edilizio S.r.l., San Giuseppe Società Cooperativa Edilizia, Cooperativa Edilizia Dante, rappresentate e difese dagli avv. G B e M A B, con domicilio eletto presso G B in Milano, via Visconti di Modrone n. 12;

contro

Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. A B, A Z, M F e N M G, domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;

nei confronti di

Mapei S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Laura Giovanna Squinzi, Mario Bassani, Mara Boffa e Cristina Bassani, con domicilio eletto presso Mario Bassani in Milano, piazza Borromeo, 12;

per l'accertamento

dell’inerzia tenuta sull’istanza di accesso agli atti in tema di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Milano e di Mapei S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 la dott.ssa E Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che parte ricorrente ha proposto il presente ricorso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta all’amministrazione intimata con istanza del 7 novembre 2013, relativa alla procedura di rinnovo dell’AIA dello stabilimento di Mapei S.p.a., istanza che la provincia di Milano non avrebbe riscontrato nei termini di legge;

Rilevato che, con istanza depositata il 7 marzo 2014 e come confermato in sede di discussione, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione al presente ricorso, atteso che l’amministrazione, successivamente alla proposizione del presente ricorso, avrebbe permesso l’accesso ai suddetti documenti;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe, risultando nel corso del giudizio pienamente soddisfatta la pretesa di parte ricorrente;

che, in relazione alle peculiarità della presente controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;

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