TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-09-04, n. 202301240
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Pubblicato il 04/09/2023
N. 01240/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02337/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2337 del 2010, proposto da
Campeggio San Marco s.n.c. di Ballarin Giancarlo e c., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 365/B-Rio Tera' Pensier;
contro
Comune di Cavallino Treporti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del 6.10.2010, prot. n. 27197, adottato dal Comune di Cavallino Treporti - Servizio di Edilizia Privata - con cui è stata denegata l'istanza di sanatoria edilizia del 7.12.2004, prot. n. 40466;
della comunicazione ai motivi ostativi all'accoglimento del 28.4.2010, prot. n. 11390;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è titolare del “Campeggio San Marco” , sito nel Comune di Cavallino Treporti (VE) in via del Faro, 10, in area classificata BU/52 dal vigente strumento urbanistico.
Deduce di aver presentato, in data 07/12/04, una domanda di condono, ai sensi della L. 326/2003 e della L.R. 21/2004 per una serie di opere abusive, prive di rilevanza volumetrica, così descritte: “1) installazione di una recinzione con due cancelli 2) opere indicate come tipologia 6 (opere o modalità non valutabili in termini di superficie o di volume)” .
In data 05/05/10 il Comune di Cavallino-Treporti, istruita la pratica edilizia, inviava al ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza evidenziando che “le opere non sono suscettibili di sanatoria in quanto il cambio d'uso dell'aerea in piazzole, e quindi in zona turistico ricettiva, risulta in contrasto con l'art. 3 comma 3 lett. b) della L.R. 21/2004 che consente i cambi d'uso solo se la nuova destinazione è residenza”.
In data 10/05/2010 il ricorrente presentava osservazioni, precisando di non aver chiesto, con la domanda di condono, alcun cambio di destinazione d'uso, ma soltanto la sanatoria dei manufatti non valutabili in termini di volume presenti sia nell’area destinata a campeggio che in quella a destinazione residenziale.
In data 06/10/2010 il Comune di Cavallino – Treporti, concludeva il procedimento e respingeva la domanda, ritenendola “ non accoglibile ”, poichè “ nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio è stato dichiarato di aver realizzato ‘l'ampliamento del campeggio’ e che proprio questo intervento si realizza tramite opere oggetto di richiesta di condono (torrette, fontanelle e impianti tecnologici) ”.
Con il ricorso in trattazione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
1. violazione dell’art. 3 L.R. 21/2004, violazione dell’art. 3 L. 241/90, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere: le opere oggetto dell’istanza sono state realizzate sia nell’Ambito Unitario 30 (con destinazione campeggio) che nell’attigua zona residenziale urbana. Le opere realizzate nella zona residenziale (torrette, fontanelle, fognature bianche e nere, linee elettriche ed idriche ed altri impianti tecnologici) sono compatibili con la suddetta destinazione e non idonee a determinare una modifica di destinazione d’uso dell’area. L’istanza, dunque, concerne soltanto opere prive di rilevanza volumetrica sanabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.R. 21/2004;
2. violazione dell’art. 3 L.R. 21/2004, violazione dell’art. 3 L. 241/90, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere. L’istanza è stata rigettata anche per le opere che insistono nell’A.U. 30 senza alcuna esternazione delle ragioni per le quali si è proceduto in tal senso.
Il Comune di Cavallino Treporti, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
In data 2 novembre 20121, con ordinanza n. 659/2021 è stato chiesto alle parti di fornire una documentata relazione sulla vicenda controversia con eventuali aggiornamenti. Il ricorrente ha rappresentato che, in data 27/10/2020, il Comune di Cavallino -Treporti ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria per alcune soltanto delle opere oggetto di istanza di condono (doc. depositato 30/11/2021) e che, dunque, è solo in parte cessata la materia del contendere, permanendo l’interesse alla decisione del primo motivo di ricorso.
All’udienza del 20 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come dichiarato dalla parte ricorrente, l’intervenuta sanatoria delle sole opere insistenti nell’A.U. 30 ha determinato la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alle censure articolate nel secondo motivo di ricorso.
2. Resta, dunque, da esaminare il primo motivo di ricorso, che concerne le opere ricadenti in zona residenziale urbana.
Il motivo non è fondato. L’art. 3 L.R. 21/2004, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, con riguardo alle aree assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 prevede la sanabilità dei seguenti interventi:
“a) i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile;
b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume.”.
Il ricorrente afferma che le opere realizzate all’interno del campeggio, ma nell’area classificata come residenziale, non abbiano realizzato una modifica di destinazione d’uso, poiché compatibili con l’uso residenziale dell’area. Si tratterebbe, dunque, di opere sussumibili nella fattispecie prevista dalla lettera b). Ne conseguirebbe l’illegittimità del diniego per violazione della suddetta previsione.
L’assunto su cui si fonda la censura non appare persuasivo. La valutazione relativa alla compatibilità di un intervento edilizio con la destinazione urbanistica dell’area in cui esso è realizzato non può condursi su di un piano meramente astratto, ma deve considerare il concreto uso che mediante le suddette opere si faccia del territorio.
Nel caso di specie, non pare revocabile in dubbio che le opere oggetto dell’istanza di condono rimaste non sanate, pur se in astratto compatibili con una destinazione residenziale, siano state realizzate per consentire l’utilizzo dell’area come campeggio, come emerge dalla stessa istanza di condono nella quale si afferma che le opere di cui è chiesta la sanatoria sono poste all’interno del “ complesso ricettivo all’aperto denominato “Campeggio San Marco”.
Piazzole, torrette ed impianti tecnologici, se realizzati all’interno di un’area utilizzata come campeggio, appaiono – in assenza di prove di un diverso utilizzo – funzionali a tale attività, che ha natura turistico-commerciale.
Ciò è sufficiente a far ritenere condivisibile l’affermazione, contenuta nel provvedimento, secondo cui con esse sarebbe stata realizzata una modifica di destinazione d’uso dell’area residenziale in commerciale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a), L.R. 21/2004, tuttavia, la modifica di destinazione d’uso è sanabile soltanto se la nuova destinazione d’uso sia residenziale. Pertanto, le opere che - pur non avendo rilievo volumetrico- hanno modificato in commerciale l’uso dell’area, non sono sanabili alla stregua della suddetta normativa.
3. In conclusione, il ricorso è in parte infondato e, per la restante parte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Nulla è a disporsi per le spese stante la contumacia del Comune.