TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-03-16, n. 201703553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-03-16, n. 201703553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703553
Data del deposito : 16 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2017

N. 03553/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11554/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11554 del 2005, proposto da:
Barbieri Daniele Bianchi Fulvio Rosario, B R, B M, C M, C S, C F, C A, C A, D C P, Dell'Arte Maurizio, D M M, D D B, D F G, F G, L G F, L G, L B P, M S, M V, M S, M C, P C, P S, P G, P F, S C, S A, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A F e G P, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Antonini in Roma, via G. Ferrari n. 2;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del riconoscimento del servizio prestato nei comparti delle forze armate ai sensi dell'art. 51, comma 11, L. n. 668/86;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti - appartenenti alle Forze della Polizia di Stato previo accesso e positivo superamento del Corso di Formazione per Allievo Agente - precedentemente all’ingresso nel rispettivo Corpo di appartenenza provenivano da altri comparti delle Forze Armate (Marina militare, Polizia penitenziaria, Esercito, etc.) e si determinavano al passaggio di carriera con la certezza di beneficiare del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nella carriera precedente, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 51, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e all’art. 41, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L’art. 51 della legge n. 668/86 (recante Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), infatti, stabilisce che per il computo dell’anzianità nonché ai fini dell’inquadramento nelle nuove qualifiche oltre che della progressione in carriera, si applica il disposto di cui all’art. 41, del D.P.R. n. 1077/70. Tale ultimo decreto prevede che, ai fini del computo dell’anzianità di servizio richiesta per l’ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche ivi indicate, il servizio prestato senza demerito nella carriera corrispondente è valutato per intero (comma 1). L’attribuzione di detta promozione viene subordinata alla prestazione del servizio effettivo nella nuova carriera per un periodo di almeno tre anni (ridotti a due per le carriere direttive) (comma 3).

Alla luce di tale disciplina, secondo la prospettazione dei ricorrenti, tutti i ricorrenti avevano maturato il pieno diritto al ricongiungimento delle carriere all’atto della presentazione della relativa domanda presso l’Amministrazione di appartenenza, avendo già maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella Polizia di Stato (ovvero, nella nuova carriera).

Tuttavia, invocando la sopravvenuta entrata in vigore del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (a far data dal 15/12/2000), il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Polizia di Stato - Direzione Centrale del Personale - Servizio Sov.ti Ass.ti ed Agenti - Divisione I^ - Sezione Progressione di carriera, ha rigettato le istanze avanzate dai ricorrenti sulla base dell’avvenuta abrogazione del citato art. 51, della legge n. 668/1986 ad opera dell’art. 69, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 334/2000.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Alla udienza del 7 febbraio 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è infondato.

L’art. 47, co. 8, della legge n. 121 del 1981, prima della sua abrogazione avvenuta per effetto dell’art. 15 del d.lgs. 28.2.2001 n. 53, considerava utile, con norma sostanzialmente analoga a quella dettata per il personale civile delle amministrazioni dello Stato dall’art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 (norma poi estesa al personale della P.S. dall’art. 51 della legge n. 668 del 1986), ai fini della progressione di carriera nella P.S., il servizio prestato, in ferma od in rafferma volontaria (e dunque non nella leva obbligatoria), nella Forza Armata di provenienza nella misura della metà ed, in ogni caso, per non oltre tre anni;
mentre il predetto art. 51 prevedeva per il personale della P.S., e per una sola volta, che, ai fini della progressione in carriera e della partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica superiore, il servizio prestato senza demerito, in carriera corrispondente o superiore era valutato per intero;
quello prestato nella carriera immediatamente inferiore era valutato per metà. Rimane fermo che il beneficio de quo consentiva l’utile valutazione del servizio pregresso per un periodo non superiore, nel massimo, a quattro anni e richiedeva, quale condizione per il suo riconoscimento, che nella nuova carriera fosse stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive (così art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 richiamato dal predetto art. 51).

Il beneficio disciplinato dall’articolo 47 e quello regolamentato dall’articolo 51 non operavano sin dal primo inquadramento in qualità di agente nei ruoli della P.S. prevedendo esplicitamente, la prima norma, che il servizio pregresso è valido “ai fini dell’avanzamento nella Polizia di Stato” e disponendo, altrettanto esplicitamente, la seconda norma che la sua applicazione presuppone un periodo di servizio prestato nella nuova carriera di almeno tre anni (ridotto a due per le carriere direttive).

Evidenza questa cui accede la non invocabilità del beneficio in esame (sia che lo si faccia rivenire dall’articolo 47, sia che lo si raccordi all’articolo 51) ai fini dell’inquadramento nel ruolo degli agenti della P.S. che avveniva, ex art. 48 della legge n. 121 del 1981, secondo la graduatoria finale del corso e senza alterazione della posizione così conseguita da ciascuno degli allievi agenti frequentanti il corso formativo.

Pertanto, il beneficio in questione si traduceva nell’abbreviazione dell’anzianità effettiva di servizio richiesta “ai fini dell’avanzamento nella Polizia di Stato” (art. 47 e art. 51) e “ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso a qualifica superiore” (art. 51) consentendo, in tali evenienze, il cumulo dell’anzianità maturata nella nuova carriera con quella convenzionalmente riconosciuta sulla base del servizio prestato nell’amministrazione militare di provenienza.

Tale chiaro postulato comporta l’inconsistenza della domanda di parte attrice rinvenendo la stessa il suo perno centrale e determinante nel convincimento, errato per quanto chiarito, che l’invocato diritto sia applicabile sin dal momento dell’iniziale inquadramento nella carriera degli agenti di p.s. con conseguente insensibilità dello stesso diritto agli enunciati legislativi che hanno abrogato le norme dalle quali traeva supporto (art. 15 del d.lgs. n.53 del 28.2.2001 e art.69 del d.lgs. n.334 del 2000: norma quest’ultima che abroga l’art.51 della legge n.668 del 1986 sic et simpliciter.

La doglianza imperniata sull’assunta disparità di trattamento è priva di pregio, non solo in quanto assolutamente generica ma, altresì, per il fatto che i dipendenti che hanno potuto godere delle agevolazioni di cui agli articoli 47 e 51 avevano presentato istanza, accolta favorevolmente dall’Amministrazione, prima dell’abrogazione delle norme stesse, contrariamente agli odierni ricorrenti.

Stessa sorte spetta alla censura basata sull’art. 200 del DPR n. 3/1957. Infatti, tale norma, nel prevedere che l’Amministrazione competente può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa Amministrazione, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica acquisita, fa riferimento esplicito agli impiegati trasferiti, Ma, non possono essere equiparati ai trasferiti gli impiegati che, come i ricorrenti, superano un nuovo concorso pubblico, e non è possibile desumere dal citato articolo 200 una regola volta a consentire la conservazione della pregressa anzianità nel caso di pubblico impiegato che superi un concorso pubblico (Cons. di Stato, sez. VI, n. 854/2009). Infatti, non esiste un principio generale che assicuri al dipendente pubblico, il quale superi un nuovo concorso pubblico aperto all’esterno, la conservazione della pregressa anzianità di servizio, salvo che non vi siano espresse disposizioni normative in tal senso. Nell’ipotesi di passaggio volontario del dipendente da una ad altra Amministrazione, a seguito di concorso del tutto autonomo (come nel caso degli odierni ricorrenti) la volontarietà del concorso esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell’anzianità di servizio precedente e il diritto ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano (Cons, di Stato, sez. VI, sent, n. 854/2009).

Ciò, come detto, pur a voler prescindere dal fatto che la soluzione prospettata dai ricorrenti si rivela impedita dall’omissione, ad essi addebitabile, dell’impugnativa dei provvedimenti incidenti sul relativo status ovvero della loro mancata adozione, posto che la contestazione dei provvedimenti attinenti alla progressione in carriera ovvero la loro mancata adozione costituisce oggetto di un’azione a carattere impugnatorio avente ad oggetto il provvedimento esplicito ovvero, attraverso il meccanismo del silenzio, la mancata adozione del provvedimento risultando inammissibile un’azione per il diritto alla ricostruzione di carriera che prescinda dalla tempestiva e rituale impugnazione dei singoli provvedimenti modificativi dello status ovvero della loro mancata adozione (cfr., ex multis, Cons. Stato, n. 2128/2006).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della Amministrazione.

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