TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-10-28, n. 202418748

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-10-28, n. 202418748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202418748
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2024

N. 18748/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11837/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11837 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L F, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L F in Roma, Piazzale delle Belle Arti 1;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento, previa sospensiva,

- del giudizio di non idoneità all’avanzamento “ad anzianità” del ricorrente, espresso dalla Commissione di valutazione nel verbale del 22 luglio 2021, notificato il 2 agosto 2021;

- di qualsiasi altro atto presupposto connesso e comunque conseguenziale, con ogni conseguente effetto in termini di trattamento stipendiale e di versamenti contributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il sig. -OMISSIS-, all’epoca Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri prossimo al congedo il successivo 30 novembre 2021, veniva preso in esame per l'avanzamento al grado di Brigadiere Capo ai sensi artt. 1298, 1299, 2252-ter e 2253-quater del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 codice dell’ordinamento militare (di seguito anche COM), con l'aliquota del 30 dicembre 2020 (ad anzianità), ma ritenuto "Non idoneo all'avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha fornito, talvolta, un rendimento complessivo al di sotto della sufficienza, avendo rivelato carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore" (verbale n. 21/1 CC in data 22 luglio 2021 della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – notificato il 2 agosto 2021)

Insorgeva il brig. -OMISSIS- con ricorso notificato il 28.10.2021 innanzi questo TAR chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del citato verbale n. 21/1 CC, nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, deducendone l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che per illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia. Lamentava, denunciata comunque la carente esplicitazione motivazionale, come la storia professionale del valutato nell’arco dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 avesse visto solo al momento iniziale una valutazione non positiva avendo avuto poi un rendimento crescente con conseguimento della qualifica di “superiore alla media” e giudizi via via migliorativi fino all’attribuzione della qualifica finale di “eccellente”.

Si costituiva l’intimata Amministrazione, a mezzo dell’Avvocatura, con memoria e documenti, resistendo al ricorso, del quale denunciava inammissibilità e improcedibilità nonché l’infondatezza nel merito, aggiungendo nuovi squarci esplicativi della decisione impugnata.

Alla camera di consiglio dell’11.1.2022 questo TAR con ordinanza n. 240 rigettava l’istanza cautelare per difetto di periculum, sottolineando il carattere eminentemente patrimoniale del pregiudizio e la sua risarcibilità anche alla luce della prossimità del congedo.

Dopo istanze di prelievo la causa era fissata per la trattazione di merito all’udienza pubblica del 16 ottobre 2024 in vista della quale il ricorrente depositava memoria.

Alla data stabilita la causa era discussa e introitata per la decisione.



DIRITTO

Il ricorso va accolto nei termini di cui in seguito.

Vanno in limine respinte le eccezioni preliminari dell’Avvocatura che ha dedotto l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno dei colleghi coinvolti nella procedura di avanzamento

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