TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-05-23, n. 202403333

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-05-23, n. 202403333
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403333
Data del deposito : 23 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2024

N. 03333/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00398/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 398 del 2024, proposto da AN Di ST, in qualità di titolare dell’Impresa Individuale Villa Paola, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Paola Genito e Piergiorgio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione AM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice Dell’Isola, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

ON MB, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Pepicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

“del Provvedimento della Regione AM Prot. 2024.0027539 del 17.01.2024, emesso dalla Giunta Regionale della AM – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – U.O.D. 50.07.23 (Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento delle Zone Rurali), con cui il Dirigente della U.O.D. 50.07.23 accoglieva parzialmente l’istanza di accesso del Dott. ON MB, inoltrata in data 13.12.2023 ed assunta al Protocollo Generale dell’Ente con Prot. 2023.0606331 del 15.12.2023, finalizzata a “(…) visionare e/o ottenere copia di tutti gli atti della procedura inerenti ai beni immobili di sua proprietà, con particolare riferimento al progetto presentato ed a quello finanziato (…)”, con riferimento alla pratica presentata dalla Ditta Di ST AN a valere sulla Misura 121 del P.S.R. AM 2007-2013.

Con contestuale impugnazione di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e consequenziali.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AM e di ON MB;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, depositato il 24 gennaio 2024, AN Di ST, in qualità di titolare dell’Impresa Individuale Villa Paola, ha chiesto l’annullamento del Provvedimento della Regione AM Prot. 2024.0027539 del 17 gennaio 2024, emesso dalla Giunta Regionale della AM – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – U.O.D. 50.07.23 (Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento delle Zone Rurali), con cui il Dirigente della U.O.D. 50.07.23 ha accolto parzialmente l’istanza di accesso di ON MB, inoltrata in data 13 dicembre 2023 ed assunta al Protocollo Generale dell’Ente 2023.0606331 del 15 dicembre 2023, finalizzata a “(…) visionare e/o ottenere copia di tutti gli atti della procedura inerenti ai beni immobili di sua proprietà, con particolare riferimento al progetto presentato ed a quello finanziato (…)”, con riferimento alla pratica presentata da essa parte ricorrente a valere sulla Misura 121 del P.S.R. AM 2007-2013.

A sostegno del gravame con due motivi di ricorso sono stati dedotti vizi di eccesso di potere e violazione di legge.

Si è costituita in giudizio la Regione AM con mero atto di stile; ha poi depositato documentazione ed una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.

Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato ON MB che ha eccepito la carenza di interesse e di legittimazione di parte ricorrente in quanto quest’ultima non avrebbe alcuna posizione giuridica rilevante e tutelabile in riferimento al provvedimento di accesso impugnato in questa sede, in quanto non sarà osteso alcun atto riguardante dati che potrebbero incidere sulla riservatezza. Ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.

Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza camerale con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2024 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e ha chiesto la fissazione del merito a breve; la Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare e ha fissato per la trattazione del merito la camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il controinteressato ha prodotto una memoria con la quale ha condiviso le argomentazioni della Regione e ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23 aprile 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Si prescinde dalla eccezione di carenza di interesse e di legittimazione di parte ricorrente, sollevata dal controinteressato ON MB con la memoria di costituzione, essendo il ricorso infondato nel merito.

Con il primo motivo di ricorso sono state dedotte le seguenti censure: Eccesso di potere 1. Violazione dell’art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990, travisamento dei fatti nel provvedimento di accoglimento parziale Prot. 2024.0027539 del 17 gennaio 2024, inoppugnabilità del diniego espresso dalla Regione AM con il provvedimento Prot. 2023.0157367 del 23 febbraio 2023 per mancata impugnazione nel termine decadenziale ed illegittima reiterazione della richiesta di accesso in assenza di “fatti nuovi” o di una “diversa prospettazione”.

Parte ricorrente lamenta l’illegittimità della richiesta di accesso in quanto sarebbe stata reiterata dal MB in assenza di elementi nuovi a sostegno della stessa, e la conseguente illegittimità del provvedimento Prot. 2024.0027539 del 17 gennaio 2024, emesso dalla Giunta

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